domenica 08 novembre 2009

La Gelmini continua ad ignorare le decisioni del Tar: arriva il Commissario

pubblicato da alessandro m. – orientamento politico: Orientamento politico
categorie: Costituzione Regole del gioco Politica & Tribunali

Gelmini

Il Ministro Mariastella Gelmini, che, come si legge nelle note biografiche riportate nel sito del Governo, è anche un avvocato e, per di più, amministrativista, ignora ormai abitualmente le decisioni dei giudici amministrativi. Quando una pronuncia giudiziaria non è di suo gradimento, il Ministro dell’Istruzione semplicemente non ne tiene conto. Se lo facesse nell’esercizio della professione forense perderebbe rapidamente tutti i suoi clienti e si troverebbe in un mare di guai. Nessun avvocato sano di mente terrebbe, infatti, una simile condotta. Ma i privilegi di cui gode un Ministro della Repubblica consentono cose impossibili per i comuni mortali.

Ricordate la pronuncia del Tar Lazio di un mese fa, che stabiliva che, se entro 30 giorni, il Ministero non avesse ottemperato alle precedenti decisioni del giudice amministrativo rimaste fino a quel momento lettera morta, un apposito commisario ad acta avrebbe provveduto a correggere le graduatorie dei supplenti in senso conforme a quanto stabilito dal Tar? Bene, il Ministro Gelmini ha continuato a non dare seguito a tali decisioni, in attesa di una disposizione normativa ancora in corso di applicazione, che dovrebbe (almeno nelle intenzioni) bloccare tutto. Così da domani il commissario comincerà il suo lavoro. E c’è dell’altro.

Nel frattempo, lo scorso 6 novembre il Tar Lazio ha emesso anche altre 13 decisioni identiche a quella di un mese fa: altri 13 possibili commissariamenti. E ha condannato il Ministero a pagare la cifra di 65.000 euro di spese legali (che si vanno a sommare a quelle del precedente ricorso). A prescindere da come andrà a finire questa storia sempre più paradossale (le pronunce ignorate sono tante e i ricorsi di ottemperanza ancora pendenti pure…), non sarebbe giusto che questi soldi li sborsasse l’avv. Gelmini, piuttosto che noi poveri contribuenti?

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giovedì 05 novembre 2009

Leggiamo la Costituzione: si tratta di un manifesto comunista? (Quarta e ultima parte)

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categorie: Costituzione Regole del gioco La storia sottovoce Politica & Tribunali Federalismo

Falce e martello

[Prima parte, seconda parte, terza parte]

La Costituzione sovietica prevedeva che le elezioni dei deputati si svolgessero “in base a suffragio universale, uguale e diretto, e a scrutinio segreto”. L’elettorato attivo e quello passivo spettavano a tutti i cittadini dell’URSS (ad eccezione degli alienati mentali e delle persone condannate dal tribunale alla privazione dei diritti elettorali), che avessero compiuto i 18 anni, indipendentemente dalla razza e dalla nazionalità cui appartenevano, dalla fede religiosa, dal grado di istruzione, dalla residenza, dall’origine sociale, dalla condizione economica e dalla passata attività.

Il capitolo XI della Legge fondamentale del 1936 prevedeva, inoltre, che il voto fosse uguale per tutti (la preferenza di ciascun cittadino valeva sempre un’unità) e che le donne godessero del diritto di eleggere e di essere elette alle stesse condizioni degli uomini. I cittadini che prestavano servizio nell’Armata Rossa avevano diritto di eleggere e di essere eletti a parità di condizioni con tutti gli altri cittadini.

Tali norme presentano evidenti somiglianze con quanto stabilito dall’articolo 48 della Costituzione italiana, in base al quale “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”. E, tuttavia, un’unica previsione normativa riesce a differenziare in modo profondo, anche su questo punto, le due Costituzioni: secondo la Legge fondamentale sovietica, infatti, il diritto di presentare candidati era assicurato soltanto alle organizzazioni del Partito comunista, ai sindacati, alle cooperative, alle organizzazioni della gioventù e alle associazioni culturali. Il Partito comunista era, dunque, la sola formazione politica legittimata a presentare candidati.

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mercoledì 04 novembre 2009

Leggiamo la Costituzione: si tratta di un manifesto comunista? (Terza parte)

pubblicato da alessandro m. – orientamento politico: Orientamento politico
categorie: Costituzione Regole del gioco

Falce e martello

[Prima parte, seconda parte]

Per quanto riguarda le norme relative ai diritti e agli obblighi fondamentali dei cittadini, contenute nel capitolo X della Costituzione dell’URSS, le somiglianze con la Costituzione italiana del 1947 sono solo apparenti. Nella formulazione di tali previsioni, in effetti, il modello russo ebbe una qualche influenza sui Costituenti. E, tuttavia, nel quadro normativo complessivo della nostra Carta repubblicana, le norme sui diritti e sui doveri assumono un significato profondamente diverso da quello che formule a prima vista analoghe avevano nella Legge fondamentale sovietica del 1936. Vediamo perchè.

Ai cittadini dell’URSS la Costituzione di Stalin riconosceva il diritto al lavoro, vale a dire il “diritto di ricevere un lavoro garantito e retribuito secondo la quantità e la qualità [delle loro prestazioni]”, il diritto al riposo, il diritto all’assistenza materiale durante la vecchiaia (e in caso di malattia e di perdita della capacità lavorativa), il diritto all’istruzione. Essa, inoltre, prevedeva la parità tra uomo e donna e l’assoluto rispetto del principio di eguaglianza sostanziale. In altri termini, la Costituzione sovietica prescriveva una tutela molto forte dei cosiddetti “diritti sociali”, che assumevano (e tuttora assumono) la forma di “libertà positive” (anche dette “libertà nello Stato”).

Anche la nostra Costituzione, in ossequio al principio di eguaglianza sostanziale, riconosciuto dal secondo comma dell’articolo 3, riconosce i diritti sociali: il diritto alla salute (articolo 32), il diritto all’istruzione (articolo 34), il diritto al lavoro (articoli 4, 35 e 36), ecc. Tali diritti hanno la forma delle “libertà positive” poiché i pubblici poteri devono intervenire fornendo i mezzi necessari per il loro pieno esercizio (ospedali, scuole, ecc.). Ma gli interventi in questione si devono muovere sempre all’interno di un sistema economico “misto”, che riconosce la libera iniziativa economica e la proprietà privata. Il che non avveniva ovviamente nell’ordinamento dell’Unione sovietica. E, difatti, la Costituzione staliniana prevedeva, ad esempio, che il diritto al lavoro sarebbe stato assicurato “dall’organizzazione socialista dell’economia nazionale”.

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martedì 03 novembre 2009

C'è un giudice a Strasburgo. La Corte europea accoglie ricorso contro la presenza dei crocifissi nelle scuole

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categorie: Costituzione Politica & Tribunali

Crocifisso

Si racconta di un semplice mugnaio che, agli inizi del 1700, seppe tenere testa all’Imperatore di Prussia Federico II, il quale voleva espropriargli il mulino, colpevole di rovinare la vista del suo nuovo castello di Sans Souci. Il mugnaio non volle cedere in alcun modo alla richiesta. E alle minacce del suo illustre interlocutore egli rispose che c’era pur sempre un giudice a Berlino, dal quale avrebbe potuto ottenere giustizia. Fu l’Imperatore così a dover cedere.

Oggi quel giudice è sempre più spesso la Corte europea dei diritti dell’uomo, che non ha sede a Berlino ma a Strasburgo. Ad essa si è rivolta, tempo addietro, la signora Soile Lautsi Albertin, cittadina italiana originaria della Finlandia, che nel 2002 aveva chiesto all’istituto comprensivo statale di Abano Terme (Padova), frequentato dai suoi figli, di togliere i crocifissi dalle aule in nome del principio di laicità dello Stato. Contro il rifiuto opposto dalla direzione della scuola la signora aveva fatto ricorso al Tar.

Le norme che prevedevano l’esposizione del crocifisso nelle scuole erano state sottoposte anche al giudizio della Corte costituzionale, la quale però non era entrata nel merito della questione, rilevando che tali previsioni erano contenute in regolamenti e non in atti aventi valore di legge, non potendo quindi essere giudicate in quella sede.

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Leggiamo la Costituzione: si tratta di un manifesto comunista? (Seconda parte)

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categorie: Uncategorized Costituzione Regole del gioco Silvio Berlusconi

Falce e martello

[Prima parte]

Procedendo nella lettura delle norme della Costituzione staliniana notiamo subito tante altre importanti differenze con le previsioni della nostra Carta repubblicana. Innanzitutto riguardo all’organizzazione dello Stato. In base a quanto si poteva leggere nel secondo capitolo della Legge fondamentale sovietica del 1936, l’URSS era uno Stato federale formato sulla base dell’unione volontaria, a parità di diritti, di una serie di Repubbliche socialiste.

Le competenze dell’Unione, espressamente elencate nel secondo capitolo della Costituzione sovietica, erano molto significative, riguardando la politica estera (rappresentanza dell’Unione nelle relazioni internazionali, conclusione e ratifica dei trattati con altri Stati, questioni di guerra e di pace), la garanzia del rispetto delle norme della Costituzione stessa e l’eventuale ampliamento degli Stati membri della federazione, la difesa e la sicurezza dello Stato, la politica economica e altre importanti materie.

A capo del potere statale dell’URSS era il Soviet Supremo dell’URSS, organo elettivo al quale spettava la funzione legislativa. Ogni Repubblica federata aveva, poi, un proprio Soviet Supremo, che svolgeva anch’esso, in conformità alle previsioni della Costituzione sovietica, la funzione legislativa. La funzione esecutiva e quella amministrativa dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche era attribuita al Consiglio dei commissari del popolo dell’URSS. L’organo esecutivo della singola repubblica federata era il Consiglio dei commissari del popolo della repubblica federata.

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lunedì 02 novembre 2009

Leggiamo la Costituzione: si tratta di un manifesto comunista? (Prima parte)

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categorie: Dichiarazioni Costituzione Silvio Berlusconi

Falce e martello

Per il Presidente del Consiglio Berlusconi la Costituzione italiana, se non proprio un manifesto comunista, è comunque un documento che risente, in misura notevole, dell’influenza esercitata dall’Unione sovietica sui nostri Padri costituenti. Il Premier espresse questa sua idea già nell’aprile del 2003, a Torino, in un ormai celebre convegno della Confindustria, quando attaccò gli articoli 41 e seguenti della Carta repubblicana, che, a suo dire, risentirebbero appunto di implicazioni “che fanno riferimento alla cultura e alla costituzione sovietica”.

Berlusconi ha successivamente ribadito il concetto, nel febbraio di quest’anno, nei concitati giorni in cui si consumava il conflitto con il Capo dello Stato relativamente alla triste vicenda di Eluana Englaro. Anche in quell’occasione il Capo del Governo disse che la Costituzione è “una legge fatta molti anni fa sotto l’influsso di una fine di una dittatura e con la presenza al tavolo di forze ideologizzate che hanno guardato alla Costituzione russa come un modello”. Insomma, la nostra legge fondamentale, in molte sue parti, sarebbe la traduzione normativa dei principi e dell’ideologia comunista. Tale rappresentazione corrisponde a verità? Ha qualche fondamento?

L’Assemblea costituente italiana svolse i suoi lavori dal 25 giugno 1946 al 31 gennaio 1948, al tempo in cui era in vigore la “Costituzione di Stalin” del 1936. Quest’ultima definiva l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) come uno “Stato socialista di operai e di contadini”. Stabiliva che la “base politica dell’URSS” fosse costituita “dai Soviet dei deputati dei lavoratori, sorti e consolidatisi in seguito al rovesciamento del potere dei proprietari fondiari e dei capitalisti e alla conquista della dittatura del proletariato”. E prevedeva che tutto il potere nell’URSS appartenesse “ai lavoratori della città e della campagna, rappresentati dai Soviet dei deputati dei lavoratori”.

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Il giudice Napolitano propone di introdurre il diritto di dissentire per i componenti della Corte costituzionale: è una buona idea?

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categorie: Dichiarazioni Costituzione Regole del gioco

Paolo Napolitano

L’idea non è certo nuova. Tra i costituzionalisti se ne discute da tempo. Mi riferisco alla riforma volta ad introdurre, anche nel nostro ordinamento, la possibilità, per i giudici della Corte costituzionale, di esprimere le proprie opinioni in dissenso con la decisione assunta dalla maggioranza del collegio giudicante (negli USA la dissenting opinion può essere manifestata dai membri della Corte Suprema rimasti in minoranza).

I lavori della Corte costituzionale italiana sono ispirati al principio di collegialità: così, l’approvazione del dispositivo della sentenza è collegiale e non è prevista la divulgazione dell’esito del voto, con l’indicazione dei favorevoli e dei contrari (la fuga di notizie che si è avuta in occasione della pronuncia sul “lodo Alfano” è stata una vicenda del tutto anomala). La decisione della Consulta è, dunque, unica e viene imputata a tutti i componenti dell’organo, senza che questi possano esprimere eventuali opinioni contrarie (ovviamente di minoranza).

Sarebbe utile consentire anche ai giudici costituzionali italiani di pubblicizzare le proprie dissenting opinions? Secondo il giudice costituzionale Paolo Maria Napolitano sì: “La segretezza non è una garanzia e nulla ha a che fare con l’indipendenza del giudice - ha dichiarato il componente dell’alto collegio-. Anzi, il voto segreto rischia di diventare un alibi per l’incoerenza”. Dunque, si tratterebbe di una riforma intesa a promuovere la chiarezza, la trasparenza e la coerenza delle posizioni. Ma sarebbe veramente così? Ci sono controindicazioni?

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giovedì 29 ottobre 2009

Processi Silvio Berlusconi: il "lodo Ghedini" e il principio del giudice naturale

pubblicato da alessandro m. – orientamento politico: Orientamento politico
categorie: Costituzione Regole del gioco Silvio Berlusconi Angelino Alfano Politica & Tribunali

Dopo il “lodo Schifani” e il “lodo Alfano” potrebbe arrivare un terzo “lodo”, questa volta firmato Ghedini. L’obiettivo è sempre lo stesso: quello di bloccare i processi del Presidente del Consiglio.

La prima soluzione alla quale i parlamentari-legali del Premier hanno pensato, la più efficace, è stata quella dell’introduzione della “prescrizione breve”, che spazzerebbe via in un colpo solo i processi Mills e Mediaset. Oltre al Presidente della Repubblica, avrebbero manifestato però il proprio dissenso la Bongiorno ed autorevoli esponenti della Lega.

Difficile giustificare al proprio elettorato quella che si risolverebbe sostanzialmente in un’amnistia coinvolgente tanti altri processi oltre a quelli del Premier. Ed ecco allora l’ipotesi di un “lodo Ghedini“, una norma, magari inserita al volo in qualche proveddimento in corso di approvazione, che più o meno dovrebbe recitare: “Per i reati commessi dalle alte cariche il tribunale competente è quello di Roma”.

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domenica 25 ottobre 2009

L'autosospensione di Marrazzo e le regole del gioco

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categorie: Costituzione Regole del gioco Regionali 2010

Marrazzo

L’autosospensione di Piero Marrazzo non è un atto facilmente collocabile nel quadro delle regole che definiscono le cause di cessazione dalla carica di Presidente della Regione. Proviamo a delineare tale quadro, al fine di valutare la correttezza dell’iniziativa assunta dall’attuale Presidente del Lazio.

Com’è noto, in seguito alla riforma introdotta con la legge costituzionale n. 1 del 1999, la figura del Presidente ha assunto un peso notevole nell’ambito della forma di governo regionale. Il vigente articolo 122 della Costituzione prevede, infatti, che “Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente e­letto nomina e revoca i componenti della Giunta”. La soluzione, per così dire, “preferita” dalla Costituzione è, dunque, quella dell’elezione diretta dell’organo, ma si lascia alle singole Regioni, nell’esercizio dell’autonomia statutaria, la possibilità di scegliere forme diverse di designazione.

Il Presidente della Giunta (che è anche capo dell’ente) ha poteri considerevoli: come stabilisce l’ultimo comma dell’articolo 121, egli “rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica”. Caratteri che forse evocano tratti tipici del presidenzialismo, anche se non si può parlare tecnicamente di forma di governo presidenziale perché l’esecutivo regionale, per poter svolgere le proprie funzioni, ha comunque bisogno della fiducia del Consiglio e questo è un tratto proprio della forma di governo parlamentare.

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sabato 24 ottobre 2009

Recensione: "La cura" di Michele Ainis

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categorie: Legge elettorale Costituzione Regole del gioco

Ainis, La cura

La buona democrazia è una meritocrazia elettiva, diceva Sartori. Se proviamo però a verificare quanto sia premiato il merito in tutti gli ambiti sociali (compreso quello della politica), probabilmente dobbiamo giungere all’amara conclusione che quella in cui viviamo non è una buona democrazia. Il quadro che emerge dall’analisi compiuta in questo appassionato ed appassionante libro del Prof. Michele Ainis è, infatti, davvero sconfortante.

Una guerra silenziosa - scrive l’Autore - arma l’uno contro l’altro gli italiani. E’ la guerra del diritto contro il priviliegio, dell’equità contro l’ingiustizia. E’ anche la guerra dei più giovani contro il potere degli anziani. Delle donne contro le strettoie d’una società maschile. Dei singoli contro il concistoro delle lobby. Dei talenti contro i parenti. Più in generale degli spiriti liberi, dei senza partito, contro l’obbedienza cieca e serva reclamata dalla politica.

Una guerra dal cui esito finale dipende il nostro stesso futuro. Un futuro nel quale è sempre più difficile sperare, sotto il peso dei troppi “ismi” che affliggono la società italiana: dal localismo al nepotismo, dal maschilismo al clienetelismo, dal corporativismo al favoritismo e così via. Di fronte ad un quadro del genere occorrono soluzioni drastiche, radicali. Ainis ne propone diverse, alcune desumibili dalla stessa Costituzione, altre ricavabili dagli esempi storici offerti da democrazie di antica tradizione. Tutte sintetizzate in un suggestivo decalogo.

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