
Gianfranco Fini dopo la richiesta di dimissioni da Presidente della Camera proposta dal duo Berlusconi-Bossi è stato durissimo nella replica
Non saliranno al Quirinale altrimenti dimostrerebbero di essere analfabeti dal punto di vista costituzionale. Nessuno ha il potere di chiedere le dimissioni del presidente della Camera. Non e’ vietato per il Presidente fare politica
Ma l’ex leader di An l’ha sempre pensata in questo modo? 15 anni fa pare proprio di no. Ecco come si rivolgeva alla Presidente della Camera in quel periodo
Anno 1995 l’allora numero uno di Montecitorio Irene Pivetti partecipa al congresso della Lega Nord e attacca senza mezzi termini Silvio Berlusconi. Fini reagisce: «Se l’onorevole Pivetti non corregge quanto ha detto credo debba prendere in considerazione anche l’ipotesi di rimettere il mandato». E ancora: «La terza carica dello Stato deve essere super-partes, non può dire “ora non parlo come presidente della Camera” e dire le cose gravi dette ieri»
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” la Costituzione repubblicana indica (che) le elezioni politiche generali (..) sono l’unico rimedio democratico a una eventuale crisi politica della maggioranza parlamentare”
Giorgio Stracquadanio
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Scoprite perchè dopo il salto
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Il Governo ha presentato oggi l’emendamento al disegno di legge sulle intercettazioni. La novità? Si prevede che il divieto di pubblicazione rimanga fino alla cosiddetta “udienza filtro” con la quale il giudice per le indagini preliminari, d’intesa con il pubblico ministero e con la difesa, stabilirà quali siano le parti pubblicabili e quelle che invece dovranno essere secretate.
Le intercettazioni, pertanto, saranno coperte dal segreto fino alla conclusione di tale udienza, per la cui fissazione, tuttavia, nel nuovo testo governativo, non è previsto alcun termine (come invece chiedeva il Pd). La proposta di emendamento porta la firma del sottosegretario Giacomo Caliendo, recentemente coinvolto nelle indagini sulla “P3″.
Come da copione, i finiani si dicono entusiasti: “Credo che questo testo sia un balzo in avanti. Credo che sia innegabile - ha dichiarato, ad esempio, il presidente della Commissione Giustizia Giulia Bongiorno - che questo emendamento vada incontro alle istanze che sono state rappresentate dal mondo dell’informazione. Personalmente ho sempre detto che bisognava andare in questa direzione, sicuramente questa opzione mi sembra estremamente positiva. Più che di un passo in avanti mi sembra un balzo in avanti nel testo”.

Ricordate la rocambolesca vicenda del ministro Gelmini che, nonostante il commissariamento, ignorava le decisioni del Tar Lazio che davano ragione ai precari della scuola?
Ecco, com’era prevedibile (e come, infatti, avevamo previsto), il dissennato comportamento del Ministero sta producendo il caos nel mondo dell’Istruzione. Un “caos calmo”, vista la disattenzione della maggior parte dei media su tale assurda storia. Un caos che, tra l’altro, si va ad aggiungere a quello che imperversa da tempo anche nel mondo dell’Università, dove monta la protesta dei ricercatori.
Ma procediamo con un breve riassunto delle puntate precedenti.
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I rilievi dell’onorevole Ghedini (pubblicati ieri dal Corriere della Sera) sulle dichiarazioni che il Capo dello Stato ha reso in merito al disegno di legge sulle intercettazioni sono oggi al centro di accese polemiche.
“I commenti del Quirinale sono assai pregevoli, ma c’è un Parlamento - ha osservato Ghedini-, eletto da una quarantina di milioni di elettori: spetta a quest’ultimo decidere. Visto che non siamo una repubblica presidenziale”. Ed ancora: “La valutazione del Capo dello Stato non è su problemi di natura tecnica. Altrimenti dovrebbe farsi eleggere. La valutazione è sulla costituzionalità. Le ‘criticità tecniche’ esulano dalla sua competenza”. A prescindere dal carattere poco riguardoso di tali asserzioni nei confronti di Napolitano, in esse si ravvisano almeno due gravi “inesattezze”.
La prima. Forse Ghedini non se n’è accorto, ma il Presidente della Repubblica italiana…
Continua a leggere: Il rinvio presidenziale secondo Niccolò Ghedini

Nella riunione della Consulta della giustizia del PdL svoltasi ieri, diversi parlamentari della maggioranza si sono lamentati del silenzio del Quirinale sulle modifiche da apportare al disegno di legge sulle intercettazioni. Modifiche che consentirebbero la promulgazione del testo normativo senza rinvii alle Camere per una nuova deliberazione.
In assenza di indicazioni provenienti dalla più alta carica dello Stato - si è rilevato da più parti - non è affatto scontato che il disegno venga cambiato. Si attendono così le direttive del Governo. E, come riporta oggi Liana Milella su Repubblica, già qualcuno prospetta il ricorso al voto di fiducia anche per l’approvazione di questo contestatissimo atto legislativo.
Ma il silenzio di Napolitano costituisce davvero un comportamento scorretto e irrituale, come sembrerebbero lasciare intendere i commenti stizziti dei parlamentari del PdL? Stando a quanto prevede la Costituzione…

Il Ministro Mariastella Gelmini, che, come si legge nelle note biografiche riportate nel sito del Governo, è anche un avvocato e, per di più, amministrativista, ignora ormai abitualmente le decisioni dei giudici amministrativi. Quando una pronuncia giudiziaria non è di suo gradimento, il Ministro dell’Istruzione semplicemente non ne tiene conto. Se lo facesse nell’esercizio della professione forense perderebbe rapidamente tutti i suoi clienti e si troverebbe in un mare di guai. Nessun avvocato sano di mente terrebbe, infatti, una simile condotta. Ma i privilegi di cui gode un Ministro della Repubblica consentono cose impossibili per i comuni mortali.
Ricordate la pronuncia del Tar Lazio di un mese fa, che stabiliva che, se entro 30 giorni, il Ministero non avesse ottemperato alle precedenti decisioni del giudice amministrativo rimaste fino a quel momento lettera morta, un apposito commisario ad acta avrebbe provveduto a correggere le graduatorie dei supplenti in senso conforme a quanto stabilito dal Tar? Bene, il Ministro Gelmini ha continuato a non dare seguito a tali decisioni, in attesa di una disposizione normativa ancora in corso di applicazione, che dovrebbe (almeno nelle intenzioni) bloccare tutto. Così da domani il commissario comincerà il suo lavoro. E c’è dell’altro.
Nel frattempo, lo scorso 6 novembre il Tar Lazio ha emesso anche altre 13 decisioni identiche a quella di un mese fa: altri 13 possibili commissariamenti. E ha condannato il Ministero a pagare la cifra di 65.000 euro di spese legali (che si vanno a sommare a quelle del precedente ricorso). A prescindere da come andrà a finire questa storia sempre più paradossale (le pronunce ignorate sono tante e i ricorsi di ottemperanza ancora pendenti pure…), non sarebbe giusto che questi soldi li sborsasse l’avv. Gelmini, piuttosto che noi poveri contribuenti?
Foto | Flickr

[Prima parte, seconda parte, terza parte]
La Costituzione sovietica prevedeva che le elezioni dei deputati si svolgessero “in base a suffragio universale, uguale e diretto, e a scrutinio segreto”. L’elettorato attivo e quello passivo spettavano a tutti i cittadini dell’URSS (ad eccezione degli alienati mentali e delle persone condannate dal tribunale alla privazione dei diritti elettorali), che avessero compiuto i 18 anni, indipendentemente dalla razza e dalla nazionalità cui appartenevano, dalla fede religiosa, dal grado di istruzione, dalla residenza, dall’origine sociale, dalla condizione economica e dalla passata attività.
Il capitolo XI della Legge fondamentale del 1936 prevedeva, inoltre, che il voto fosse uguale per tutti (la preferenza di ciascun cittadino valeva sempre un’unità) e che le donne godessero del diritto di eleggere e di essere elette alle stesse condizioni degli uomini. I cittadini che prestavano servizio nell’Armata Rossa avevano diritto di eleggere e di essere eletti a parità di condizioni con tutti gli altri cittadini.
Tali norme presentano evidenti somiglianze con quanto stabilito dall’articolo 48 della Costituzione italiana, in base al quale “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”. E, tuttavia, un’unica previsione normativa riesce a differenziare in modo profondo, anche su questo punto, le due Costituzioni: secondo la Legge fondamentale sovietica, infatti, il diritto di presentare candidati era assicurato soltanto alle organizzazioni del Partito comunista, ai sindacati, alle cooperative, alle organizzazioni della gioventù e alle associazioni culturali. Il Partito comunista era, dunque, la sola formazione politica legittimata a presentare candidati.

Per quanto riguarda le norme relative ai diritti e agli obblighi fondamentali dei cittadini, contenute nel capitolo X della Costituzione dell’URSS, le somiglianze con la Costituzione italiana del 1947 sono solo apparenti. Nella formulazione di tali previsioni, in effetti, il modello russo ebbe una qualche influenza sui Costituenti. E, tuttavia, nel quadro normativo complessivo della nostra Carta repubblicana, le norme sui diritti e sui doveri assumono un significato profondamente diverso da quello che formule a prima vista analoghe avevano nella Legge fondamentale sovietica del 1936. Vediamo perchè.
Ai cittadini dell’URSS la Costituzione di Stalin riconosceva il diritto al lavoro, vale a dire il “diritto di ricevere un lavoro garantito e retribuito secondo la quantità e la qualità [delle loro prestazioni]”, il diritto al riposo, il diritto all’assistenza materiale durante la vecchiaia (e in caso di malattia e di perdita della capacità lavorativa), il diritto all’istruzione. Essa, inoltre, prevedeva la parità tra uomo e donna e l’assoluto rispetto del principio di eguaglianza sostanziale. In altri termini, la Costituzione sovietica prescriveva una tutela molto forte dei cosiddetti “diritti sociali”, che assumevano (e tuttora assumono) la forma di “libertà positive” (anche dette “libertà nello Stato”).
Anche la nostra Costituzione, in ossequio al principio di eguaglianza sostanziale, riconosciuto dal secondo comma dell’articolo 3, riconosce i diritti sociali: il diritto alla salute (articolo 32), il diritto all’istruzione (articolo 34), il diritto al lavoro (articoli 4, 35 e 36), ecc. Tali diritti hanno la forma delle “libertà positive” poiché i pubblici poteri devono intervenire fornendo i mezzi necessari per il loro pieno esercizio (ospedali, scuole, ecc.). Ma gli interventi in questione si devono muovere sempre all’interno di un sistema economico “misto”, che riconosce la libera iniziativa economica e la proprietà privata. Il che non avveniva ovviamente nell’ordinamento dell’Unione sovietica. E, difatti, la Costituzione staliniana prevedeva, ad esempio, che il diritto al lavoro sarebbe stato assicurato “dall’organizzazione socialista dell’economia nazionale”.
Continua a leggere: Leggiamo la Costituzione: si tratta di un manifesto comunista? (Terza parte)

Si racconta di un semplice mugnaio che, agli inizi del 1700, seppe tenere testa all’Imperatore di Prussia Federico II, il quale voleva espropriargli il mulino, colpevole di rovinare la vista del suo nuovo castello di Sans Souci. Il mugnaio non volle cedere in alcun modo alla richiesta. E alle minacce del suo illustre interlocutore egli rispose che c’era pur sempre un giudice a Berlino, dal quale avrebbe potuto ottenere giustizia. Fu l’Imperatore così a dover cedere.
Oggi quel giudice è sempre più spesso la Corte europea dei diritti dell’uomo, che non ha sede a Berlino ma a Strasburgo. Ad essa si è rivolta, tempo addietro, la signora Soile Lautsi Albertin, cittadina italiana originaria della Finlandia, che nel 2002 aveva chiesto all’istituto comprensivo statale di Abano Terme (Padova), frequentato dai suoi figli, di togliere i crocifissi dalle aule in nome del principio di laicità dello Stato. Contro il rifiuto opposto dalla direzione della scuola la signora aveva fatto ricorso al Tar.
Le norme che prevedevano l’esposizione del crocifisso nelle scuole erano state sottoposte anche al giudizio della Corte costituzionale, la quale però non era entrata nel merito della questione, rilevando che tali previsioni erano contenute in regolamenti e non in atti aventi valore di legge, non potendo quindi essere giudicate in quella sede.