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  <title>Polisblog.it</title>
  <subtitle>Politica italiana e estera: notizie di politica on line</subtitle>
  <rights type="html"><![CDATA[2007-2011 Blogo.it]]></rights>
  <updated>2012-05-17T01:11:58+00:00</updated>
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    <title type="html">Analfabetismo costituzionale: quando Fini voleva le dimissioni della Pivetti</title>
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    <author>
      <name>Christian De Mattia</name>
    </author>
    <published>2010-09-10T15:00:16+00:00</published>
    <updated>2010-09-10T15:00:16+00:00</updated>
    <dc:subject>costituzione</dc:subject><dc:subject>gianfranco-fini</dc:subject><dc:subject>berlusconi bossi chiedono dimissioni fini</dc:subject><dc:subject>dimissioni fini presidente camera</dc:subject><dc:subject>fini analfabeti costituzioni</dc:subject><dc:subject>fini chiese dimissioni pivetti</dc:subject>
    <summary type="text"><![CDATA[Gianfranco Fini dopo la richiesta di dimissioni da Presidente della Camera proposta dal duo Berlusconi-Bossi è stato durissimo nella replica
Non saliranno al Quirinale altrimenti dimostrerebbero di[...]]]></summary>
    <content type="html" xml:lang="it-it" xml:base="http://www.polisblog.it/post/8531/analfabetismo-costituzionale-quando-fini-voleva-le-dimissioni-della-pivetti"><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/polisblog/pivetti.jpg" class="post-h" border="0" width="432" height="376" alt="" /><br clear="all" /></p>
<p>Gianfranco Fini dopo la richiesta di dimissioni da Presidente della Camera proposta dal duo Berlusconi-Bossi è stato durissimo nella <a href="http://www.asca.it/news-FINI__BERLUSCONI-BOSSI_AL_COLLE_PER_DIMISSIONI__ANALFABETI_COSTITUZIONE-946856-ORA-.html">replica</a></p>
<blockquote><p>Non saliranno al Quirinale altrimenti dimostrerebbero di essere analfabeti dal punto di vista costituzionale. Nessuno ha il potere di chiedere le dimissioni del presidente della Camera. Non e&#8217; vietato per il Presidente fare politica</p></blockquote>
<p>Ma l&#8217;ex leader di An l&#8217;ha sempre pensata in questo modo? 15 anni fa pare proprio di no. Ecco <a href="http://www.iltempo.it/2010/08/01/1186070-statuto_dava_potere_assoluto_2005_azzero_partito_sole.shtml">come si rivolgeva</a> alla Presidente della Camera in quel periodo</p>
<blockquote><p>Anno 1995 l&#8217;allora numero uno di Montecitorio Irene Pivetti partecipa al congresso della Lega Nord e attacca senza mezzi termini Silvio Berlusconi. Fini reagisce: «Se l&#8217;onorevole Pivetti non corregge quanto ha detto credo debba prendere in considerazione anche l&#8217;ipotesi di rimettere il mandato». E ancora: «La terza carica dello Stato deve essere super-partes, non può dire &#8220;ora non parlo come presidente della Camera&#8221; e dire le cose gravi dette ieri»</p></blockquote>
 <p>
Era il periodo subito successivo al ribaltone leghista nei confronti di Berlusconi e a Montecitorio era rimasta Presidente Irene Pivetti, ai tempi ancora sanguigna esponente della Lega. A una festa milanese dei leghisti si era espressa in termini non molto teneri nei confronti del Cavaliere provocando una reazione sdegnata degli ex alleati.  </p>
<p>Tra coloro che le chiesero di fare un passo indietro c&#8217;era Fini e proprio per gli stessi motivi per cui ora Pdl e Lega chiedono le sue di dimissioni. Attaccava la Pivetti perchè responsabile di creare un clima privo di serenità, riteneva grave che un Presidente della Camera si comportasse come un leader di partito e dichiarava che l&#8217;esponente leghista non poteva dire tutto quello che le pareva nei confronti di coloro che l&#8217;avevano eletta per quella carica.</p>
<p>Esattamente gli stessi motivi per i quali è criticato ora. Per la serie &#8220;la coerenza, questa sconosciuta&#8221;</p>
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    <title type="html">Veritometro: Stracquadanio, la crisi di governo e la prassi costituzionale</title>
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    <author>
      <name>Giulio Mattioli</name>
    </author>
    <published>2010-08-13T14:45:38+00:00</published>
    <updated>2010-08-13T14:45:38+00:00</updated>
    <dc:subject>crisi-di-governo</dc:subject><dc:subject>costituzione</dc:subject><dc:subject>quirinale</dc:subject><dc:subject>popolo-delle-liberta-pdl</dc:subject><dc:subject>costituzione crisi di governo</dc:subject><dc:subject>stracquadanio elezioni anticipate</dc:subject><dc:subject>veritometro</dc:subject>
    <summary type="text"><![CDATA[]]></summary>
    <content type="html" xml:lang="it-it" xml:base="http://www.polisblog.it/post/8358/veritometro-stracquadanio-la-crisi-di-governo-e-la-prassi-costituzionale"><![CDATA[<table WIDTH="586" CELLPADDING="10" ALIGN="CENTER" VALIGN="middle" border="0" BGCOLOR="lightblue">
<tr>
<td>
<img src="http://static.blogo.it/polisblog/Stracquadanio.jpg" class="post" border="0" align="left" width="64" height="85" alt=""
</td/></td>
<td>
<div align="justify">
<font size="3"><b>&#8221; la Costituzione repubblicana indica (che) le elezioni politiche generali (..) sono l&#8217;unico rimedio democratico a una eventuale crisi politica della maggioranza parlamentare&#8221;<br />
</b></font></div>
<p></p>
<div align="right">
<i>Giorgio Stracquadanio</i></div>
</td>
<td>
<img SRC="http://static.blogo.it/polisblog/false2.png"/>
</td>
</tr>
</table>
<p><em>Scoprite perchè dopo il salto</em></p>
 <p>Il deputato Giorgio Stracquadanio fa una seconda comparsa sul <strong><a href="http://www.polisblog.it/tag/veritometro">veritometro</a></strong> di polisblog, a pochi giorni di distanza dalle sue dichiarazioni sulla BBC &#8220;<a href="http://www.polisblog.it/post/8349/veritometro-stracquadanio-la-rai-e-la-bbc">esplicita e dichiarata voce del governo</a>&#8220;. L&#8217;<a href="http://www.leggonline.it/articolo.php?id=75903">affermazione in questione</a> è un commento all&#8217;<a href="http://www.polisblog.it/post/8356/le-pagelle-del-venerdi-116">intervista di oggi del Presidente della Repubblica</a> a &#8220;L&#8217;Unità&#8221;. Vediamolo nella sua interezza:</p>
<blockquote><p>«Sorprende e inquieta che il Capo dello Stato per esternare un suo punto di vista su un tema che non è ancora all&#8217;ordine del giorno utilizzi il giornale del suo ex partito, l&#8217;Unità. Si tratta di una prassi inedita che rileverebbe un tentativo di indirizzare le scelte istituzionali al di fuori della <strong>via maestra che la Costituzione repubblicana indica: le elezioni politiche generali, infatti, sono l&#8217;unico rimedio democratico a una eventuale crisi politica della maggioranza parlamentare</strong>. Che il Capo dello Stato annunci anzitempo che si opporrà a questa prospettiva con tutte le sue forze e lo faccia da un giornale di partito che lo ha visto militare per una vita, pone un serio interrogativo sulla indipendenza e la neutralità del supremo garante della Costituzione. È certo che il Parlamento non resterà estraneo e, se necessario si convocherà autonomamente e d&#8217;urgenza per mantenere il rispetto dell&#8217;equilibrio dei poteri»</p></blockquote>
<p>Per smentire l&#8217;affermazione di Stracquadanio, si può fare riferimento ad una fonte autorevole e sicuramente non di parte come il sito del Governo Italiano, che alla voce &#8220;<a href="http://www.governo.it/Governo/Struttura/formazione.html">formazione del governo</a>&#8221; spiega: </p>
<blockquote><p>La Carta costituzionale disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: &#8220;Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri&#8221;. Stando a tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un complesso ed articolato processo  </p></blockquote>
<p>Processo che comincia con la &#8220;fase preparatoria&#8221; che consiste nelle </p>
<blockquote><p>consultazioni che il Presidente svolge, per prassi costituzionale, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. <strong>Questo meccanismo viene attivato, ovviamente, ogni qualvolta si determini una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica</strong></p></blockquote>
<p>Nel caso di un&#8217;eventuale rottura definitiva tra berlusconiani e finiani, dunque, la crisi del governo porterebbe ad un giro di consultazioni tra il Presidente della Repubblica e i rappresentanti delle varie forze politiche rappresentate in parlamento, che avrebbe il fine di verificare la possibilità di formare un nuovo governo che possa avere la fiducia. </p>
<p>Questo è quanto prevedono la carta e la prassi costituzionale consolidata in 64 anni di storia repubblicana. Ovviamente ogni forza politica resta libera di spingere per le elezioni anticipate opponendosi a qualsiasi nuovo governo venga proposto.  </p>
<p>Se davvero PdL e Lega hanno i <a href="http://www.ilmanifesto.it/archivi/fuoripagina/anno/2010/mese/08/articolo/3230/">numeri per impedire qualsiasi maggioranza che li escluda al Senato</a>, non si vede da dove nascano le loro preoccupazioni di questi giorni. </p>
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    <title type="html">L&#039;emendamento del Governo al disegno di legge sulle intercettazioni: i finiani esultano e Berlusconi interpreta la parte del cattivo sconfitto  </title>
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      <name>Alessandro</name>
    </author>
    <published>2010-07-20T19:10:32+00:00</published>
    <updated>2010-07-20T19:10:32+00:00</updated>
    <dc:subject>costituzione</dc:subject><dc:subject>regole-del-gioco</dc:subject><dc:subject>gianfranco-fini</dc:subject><dc:subject>silvio-berlusconi</dc:subject><dc:subject>politica-tribunali</dc:subject><dc:subject>berlusconi</dc:subject><dc:subject>fini</dc:subject><dc:subject>governo</dc:subject><dc:subject>intercettazioni</dc:subject><dc:subject>legge bavaglio</dc:subject>
    <summary type="text"><![CDATA[Il Governo ha presentato oggi l&amp;#8217;emendamento al disegno di legge sulle intercettazioni. La novità? Si prevede che il divieto di pubblicazione rimanga fino alla cosiddetta &amp;#8220;udienza[...]]]></summary>
    <content type="html" xml:lang="it-it" xml:base="http://www.polisblog.it/post/8178/lemendamento-del-governo-al-disegno-di-legge-sulle-intercettazioni-i-finiani-esultano-e-berlusconi-interpreta-la-parte-del-cattivo-sconfitto"><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/polisblog/PalazzoChigi.jpg" class="post" border="0" align="left" width="250" height="188" alt="Palazzo Chigi" /></p>
<p>Il Governo ha presentato oggi l&#8217;emendamento al disegno di legge sulle intercettazioni. La novità? Si prevede che il divieto di pubblicazione rimanga fino alla cosiddetta &#8220;udienza filtro&#8221; con la quale il giudice per le indagini preliminari, d&#8217;intesa con il pubblico ministero e con la difesa, stabilirà quali siano le parti pubblicabili e quelle che invece dovranno essere secretate.</p>
<p>Le intercettazioni, pertanto, saranno coperte dal segreto fino alla conclusione di tale udienza, per la cui fissazione, tuttavia, nel nuovo testo governativo, non è previsto alcun termine (come invece chiedeva il Pd). La proposta di emendamento porta la firma del sottosegretario Giacomo Caliendo, recentemente coinvolto nelle indagini sulla &#8220;P3&#8243;.</p>
<p>Come da copione, i finiani si dicono entusiasti: <em>&#8220;Credo che questo testo sia un balzo in avanti. Credo che sia innegabile </em>- ha dichiarato, ad esempio, il presidente della Commissione Giustizia Giulia Bongiorno <em>- che questo emendamento vada incontro alle istanze che sono state rappresentate dal mondo dell&#8217;informazione. Personalmente ho sempre detto che bisognava andare in questa direzione, sicuramente questa opzione mi sembra estremamente positiva. Più che di un passo in avanti mi sembra un balzo in avanti nel testo&#8221;</em>.</p>
 <p>Di contro, Berlusconi, come il Dick Dastardly dei cartoni animati di Hanna e Barbera, si mostra deluso e sconfitto, sciorinando il suo solito attacco alla Costituzione e al sistema delle garanzie: <em>&#8220;Con le modifiche di oggi </em>- tuona il Premier <em>- la legge sulle intercettazioni lascerà pressappoco la situazione come è adesso, e cioè non lascerà gli italiani parlare liberamente al telefono e l&#8217;Italia non sarà un Paese davvero civile</em>&#8220;. Il problema è, sempre secondo Berlusconi, che la nostra democrazia <em>&#8220;è costruita su un&#8217;architettura costituzionale non in grado di introdurre interventi di ammodernamento&#8221;</em>.</p>
<p>Nel frattempo, però, si affrettano i tempi per l&#8217;approvazione del testo: con questa modifica non ci sarà alcun rinvio del voto a settembre e il disegno verrà portato alla Camera il prossimo 29 luglio. Insomma, <a href="http://www.polisblog.it/post/8062/napolitano-chiarisce-la-sua-posizione-non-spetta-al-quirinale-suggerire-soluzioni">come avevamo previsto</a>, una modifica simbolica, che consente di superare la situazione di stallo creatasi: il Premier fa la parte dello sconfitto, mostrando di cedere alla piazza e al Capo dello Stato ma in realtà portando a casa un provvedimento per lui molto importante (anche se non proprio nella versione &#8220;estrema&#8221; originariamente proposta), i finiani esultano per la &#8220;vittoria&#8221; conseguita e per la recuperata visibilità e l&#8217;opposizione sta lì, rumoreggiando sempre più stancamente, dinanzi a un vecchio film che si ripropone ormai in continuazione.</p>
<p>La foto di Palazzo Chigi è di Simone Ramella, Flickr.it.</p>
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    <title type="html">La Gelmini, i precari della scuola e la giustizia amministrativa. Un anno dopo</title>
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    <author>
      <name>Alessandro</name>
    </author>
    <published>2010-07-04T13:05:12+00:00</published>
    <updated>2010-07-04T13:05:12+00:00</updated>
    <dc:subject>costituzione</dc:subject><dc:subject>politica-tribunali</dc:subject><dc:subject>riforma-gelmini</dc:subject><dc:subject>mariastella-gelmini</dc:subject><dc:subject>anief</dc:subject><dc:subject>consiglio di stato</dc:subject><dc:subject>gelmini commissariata</dc:subject><dc:subject>governo</dc:subject><dc:subject>graduatorie scuola</dc:subject><dc:subject>precari scuola</dc:subject><dc:subject>riforma gelmini</dc:subject><dc:subject>riforma scuola</dc:subject><dc:subject>supplenti</dc:subject><dc:subject>tar lazio</dc:subject>
    <summary type="text"><![CDATA[Ricordate la rocambolesca vicenda del ministro Gelmini che, nonostante il commissariamento, ignorava le decisioni del Tar Lazio che davano ragione ai precari della scuola?
Ecco, com&amp;#8217;era[...]]]></summary>
    <content type="html" xml:lang="it-it" xml:base="http://www.polisblog.it/post/8074/la-gelmini-i-precari-della-scuola-e-la-giustizia-amministrativa-un-anno-dopo"><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/polisblog/MinistroGelmini.jpg" class="post" border="0" align="left" width="250" height="299" alt="Ministro Gelmini" /></p>
<p>Ricordate la rocambolesca vicenda del ministro Gelmini che, nonostante il commissariamento, ignorava le decisioni del Tar Lazio che davano ragione ai precari della scuola?</p>
<p>Ecco, com&#8217;era prevedibile (e come, infatti, avevamo <a href="http://www.polisblog.it/post/5791/la-gelmini-commissariata-i-motivi-della-decisione">previsto</a>), il dissennato comportamento del Ministero sta producendo il caos nel mondo dell&#8217;Istruzione. Un <em>&#8220;caos calmo&#8221;</em>, vista la disattenzione della maggior parte dei media su tale assurda storia. Un caos che, tra l&#8217;altro, si va ad aggiungere a quello che imperversa da tempo anche nel mondo dell&#8217;Università, dove monta la protesta dei ricercatori.</p>
<p>Ma procediamo con un breve riassunto delle puntate precedenti. </p>
 <p>
L&#8217;anno scorso, nell&#8217;ordinanza relativa alla formazione delle graduatorie provinciali dei precari, il ministro Gelmini stabilì che i supplenti inseriti in una graduatoria non potevano cambiare provincia. Nell&#8217;aggiornare il punteggio potevano inserirsi soltanto &#8220;in coda&#8221; (a prescindere dal punteggio stesso) in altre tre province, oltre a quella principale da ciascuno eletta. </p>
<p>I precari iscritti all&#8217;Anief (Associazione nazionale insegnanti ed educatori in formazione) si rivolsero al Tar Lazio che, nel mese di novembre dello scorso anno, concesse loro la sospensiva dell&#8217;ordinanza. Contro tale provvedimento il Ministero presentò appello al Consiglio di Stato e, nel frattempo, decise autonomamente di non dare applicazione alla misura cautelare, in attesa dell&#8217;esito del giudizio di impugnazione, incorrendo così nell&#8217;inevitabile <a href="http://www.polisblog.it/post/6066/la-gelmini-continua-ad-ignorare-le-decisioni-del-tar-arriva-il-commissario">commissariamento</a>.</p>
<p>Dinanzi alla situazione caotica che si andava profilando, il Governo pensò bene di approvare un emendamento alla legge 167/2009, che confermava il divieto, per il biennio 2009/2011, di inserire nelle graduatorie i precari in base all&#8217;effettivo punteggio di ognuno. Contro tale norma, peraltro, i legali dell&#8217;Anief sollevarono questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale.</p>
<p>A marzo del 2010 il Consiglio di Stato ha concesso la sospensiva contro la precedente decisione del Tar Lazio: pertanto, si pensava che anche per quest&#8217;anno i precari sarebbero stati inseriti in coda alle graduatorie. Ma due giorni fa è arrivato il colpo di scena: <em>l&#8217;appello del Ministero è stato notificato dagli Avvocati dello Stato all&#8217;indirizzo sbagliato e, pertanto, l&#8217;ordinanza del Tar torna a produrre tutti i suoi effetti</em>. I precari andranno inseriti <em>&#8220;a pettine&#8221;</em>, in base ai titoli e all&#8217;anzianità di servizio di ciascuno (com&#8217;è giusto che sia nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza).</p>
<p>Ecco, dunque, che il caos torna a regnare sovrano. Cosa si inventeranno ora i vulcanici collaboratori del ministro Gelmini per non dare esecuzione alle pronunce del giudice amministrativo? </p>
<p>(La foto del ministro Gelmini è di Giuseppe Nicoloro, Flickr.it).</p>
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    <title type="html">Il rinvio presidenziale secondo Niccolò Ghedini</title>
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    <author>
      <name>Alessandro</name>
    </author>
    <published>2010-07-03T00:05:51+00:00</published>
    <updated>2010-07-03T00:05:51+00:00</updated>
    <dc:subject>costituzione</dc:subject><dc:subject>quirinale</dc:subject><dc:subject>silvio-berlusconi</dc:subject><dc:subject>giorgio-napolitano</dc:subject><dc:subject>politica-tribunali</dc:subject><dc:subject>costtiuzione</dc:subject><dc:subject>ghedini</dc:subject><dc:subject>intercettazioni</dc:subject><dc:subject>legge bavaglio</dc:subject><dc:subject>napolitano</dc:subject><dc:subject>presidente della repubblica</dc:subject><dc:subject>rinvio delle leggi. quirinale</dc:subject>
    <summary type="text"><![CDATA[I rilievi dell&amp;#8217;onorevole Ghedini (pubblicati ieri dal Corriere della Sera) sulle dichiarazioni che il Capo dello Stato ha reso in merito al disegno di legge sulle intercettazioni sono oggi al[...]]]></summary>
    <content type="html" xml:lang="it-it" xml:base="http://www.polisblog.it/post/8071/il-rinvio-presidenziale-secondo-niccolo-ghedini"><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/polisblog/TorrinodelPalazzodelQuirinale.jpg" class="post" border="0" align="left" width="250" height="188" alt="Torrino del Palazzo del Quirinale" /></p>
<p>I rilievi dell&#8217;onorevole Ghedini (pubblicati ieri dal <em>Corriere della Sera</em>) sulle dichiarazioni che il Capo dello Stato ha reso in merito al disegno di legge sulle intercettazioni sono oggi al centro di accese polemiche. </p>
<p><em>&#8220;I commenti del Quirinale sono assai pregevoli, ma c’è un Parlamento</em> - ha osservato Ghedini-<em>, eletto da una quarantina di milioni di elettori: spetta a quest’ultimo decidere. Visto che non siamo una repubblica presidenziale&#8221;</em>. Ed ancora:<em> &#8220;La valutazione del Capo dello Stato non è su problemi di natura tecnica. Altrimenti dovrebbe farsi eleggere. La valutazione è sulla costituzionalità. Le &#8216;criticità tecniche&#8217; esulano dalla sua competenza&#8221;</em>. A prescindere dal carattere <a href="http://www.polisblog.it/post/8069/ghedini-la-fa-fuori-del-vaso-delirio-contro-napolitano">poco riguardoso</a> di tali asserzioni nei confronti di Napolitano, in esse si ravvisano almeno due gravi &#8220;inesattezze&#8221;.</p>
<p>La prima. Forse Ghedini non se n&#8217;è accorto, ma il Presidente della Repubblica italiana&#8230;</p>
 <p>
&#8230;è eletto! Più precisamente, a norma dell&#8217;art. 83 della Costituzione, il Presidente è eletto <em>&#8220;dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta&#8221;</em>. </p>
<p>La seconda. Il controllo che il Presidente della Repubblica è chiamato a svolgere quando deve decidere se promulgare una legge o se rinviarla alle Camere non è integralmente equiparabile a quello spettante alla Corte costituzionale. Del resto, mentre, in base all&#8217;art. 84 della Costituzione, può essere eletto Presidente un qualunque <em>&#8220;cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici&#8221;</em> (e, dunque, non necessariamente un giurista, ma anche una persona del tutto ignorante di diritto), per far parte della Corte costituzionale occorre essere magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, professori ordinari di università in materie giuridiche o avvocati dopo venti anni di esercizio (art. 135 della Costituzione).</p>
<p>Al Presidente della Repubblica non si deve e non si può chiedere di fare il lavoro della Corte costituzionale. Del resto, se i Costituenti avessero voluto far esercitare al Capo dello Stato un controllo preventivo di legittimità costituzionale delle leggi, non avrebbero previsto che qualora, successivamente al rinvio presidenziale, il Parlamento riapprovi la legge nella stessa identica versione, il Presidente deve procedere comunque a promulgarla (come prescrive l&#8217;art. 74 della Costituzione).</p>
<p>Diversamente, quando la Corte annulla una legge, questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e nessuno può più applicarla (art. 136 della Costituzione). Al Capo dello Stato, pertanto, non si chiede di esercitare un puro e semplice controllo di costituzionalità.</p>
<p>Una delle ipotesi di rinvio è certamente quella della <em>manifesta</em> incostituzionalità formale (per vizi attinenti al procedimento di formazione) o sostanziale (per vizi attinenti al contenuto) della legge stessa. Quando la legge presenta vizi macroscopici, anche alla luce di consolidati orientamenti giurisprudenziali, il Presidente può invitare le Camere a ripensarci. Ma questo non è il solo caso in cui il Capo dello Stato può attivare questa misura.</p>
<p>Egli può rinviare anche per motivi di <em><strong>&#8220;merito costituzionale&#8221;</strong></em>, ovvero quando, per ragioni di vario genere, la legge si presenti non conveniente, incoerente con gli indirizzi legislativi o incompatibile con il complessivo spirito della Costituzione: si pensi, ad esempio, ad un atto normativo che, per il suo lungo procedimento di formazione, non risulti più adeguato alle situazioni che intendeva disciplinare. Il Presidente, dunque, può (anzi: deve) effettuare anche valutazioni attinenti ai profili tecnici dei testi legislativi che gli vengono sottoposti per la promulgazione, senza che ciò comporti alcun abuso nell&#8217;esercizio delle sue competenze istituzionali.</p>
<p>(La foto del Torrino del Palazzo del Quirinale è di Air Force One, Flickr.it).</p>
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    <title type="html">Disegno di legge sulle intercettazioni: Napolitano tace. E&#039; finita l&#039;era della &quot;moral suasion&quot;? </title>
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      <name>Alessandro</name>
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    <published>2010-07-01T11:00:10+00:00</published>
    <updated>2010-07-01T11:00:10+00:00</updated>
    <dc:subject>dichiarazioni</dc:subject><dc:subject>costituzione</dc:subject><dc:subject>quirinale</dc:subject><dc:subject>silvio-berlusconi</dc:subject><dc:subject>popolo-delle-liberta-pdl</dc:subject><dc:subject>giorgio-napolitano</dc:subject><dc:subject>politica-tribunali</dc:subject><dc:subject>consulta della giustizia</dc:subject><dc:subject>costituzione</dc:subject><dc:subject>governo</dc:subject><dc:subject>intercettazioni</dc:subject><dc:subject>legge bavaglio</dc:subject><dc:subject>lodo alfano</dc:subject><dc:subject>napolitano</dc:subject><dc:subject>pdl</dc:subject><dc:subject>promulgazione</dc:subject><dc:subject>questione di fiducia</dc:subject><dc:subject>quirinale</dc:subject>
    <summary type="text"><![CDATA[Nella riunione della Consulta della giustizia del PdL svoltasi ieri, diversi parlamentari della maggioranza si sono lamentati del silenzio del Quirinale sulle modifiche da apportare al disegno di legge[...]]]></summary>
    <content type="html" xml:lang="it-it" xml:base="http://www.polisblog.it/post/8056/disegno-di-legge-sulle-intercettazioni-napolitano-tace-e-finita-lera-della-moral-suasion"><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/polisblog/IlQuirinale.jpg" class="post" border="0" align="left" width="250" height="188" alt="Il Quirinale" /></p>
<p>Nella riunione della Consulta della giustizia del PdL svoltasi ieri, diversi parlamentari della maggioranza si sono lamentati del silenzio del Quirinale sulle modifiche da apportare al disegno di legge sulle <a href="http://www.polisblog.it/tag/intercettazioni">intercettazioni</a>. Modifiche che consentirebbero la promulgazione del testo normativo senza rinvii alle Camere per una nuova deliberazione.</p>
<p>In assenza di indicazioni provenienti dalla più alta carica dello Stato - si è rilevato da più parti - non è affatto scontato che il disegno venga cambiato. Si attendono così le direttive del Governo. E, come riporta oggi Liana Milella su Repubblica, già qualcuno prospetta il ricorso al voto di fiducia anche per l&#8217;approvazione di questo contestatissimo atto legislativo.</p>
<p>Ma il silenzio di <a href="http://www.polisblog.it/tag/napolitano">Napolitano</a> costituisce davvero un comportamento scorretto e irrituale, come sembrerebbero lasciare intendere i commenti stizziti dei parlamentari del PdL? Stando a quanto prevede la Costituzione&#8230;</p>
 <p> &#8230;è piuttosto la pratica opposta, quella della cosiddetta &#8220;<strong>moral suasion</strong>&#8221; (in base alla quale il Capo dello Stato suggerisce correzioni utili a migliorare il testo normativo da approvare in Parlamento), a suscitare perplessità. Non sta scritto da nessuna parte, infatti, che il Presidente della Repubblica debba (o possa) collaborare alla redazione dei testi legislativi, compito che anzi risulta del tutto estraneo alle funzioni di un organo di garanzia come il Capo dello Stato.</p>
<p>L&#8217;articolo 73, comma 1, della Costituzione prevede che &#8220;<em>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione</em>&#8220;. E il successivo articolo 74 aggiunge che &#8220;<em>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata</em>&#8220;.</p>
<p>Il dialogo tra Capo dello Stato e Governo risponde a quel principio di leale collaborazione che dovrebbe ispirare le dinamiche di funzionamento di una sana democrazia costituzionale. Ma a parte il fatto che è molto dubbio che la nostra possa considerarsi una &#8220;sana democrazia costituzionale&#8221; (ricordate cosa disse il Presidente Berlusconi subito dopo l&#8217;annullamento del &#8220;lodo Alfano&#8221; da parte della Corte costituzionale sulla collaborazione di Napolitano alla stesura del testo normativo appena bocciato?), la cooperazione del Presidente della Repubblica alla scrittura delle leggi è una prassi che trascende i limiti del principio di cui sopra, per degenerare in una discutibile distorsione istituzionale.</p>
<p>Bene fa, dunque, oggi Napolitano a non dire nulla sui contenuti del testo normativo, prima che venga approvato e che gli venga presentato per la promulgazione. Solo allora dovrà esprimersi nelle forme rituali, potendo eventualmente rinviare l&#8217;atto alle Camere, con un messaggio motivato, per una nuova eventuale approvazione.</p>
<p>(La foto di Palazzo del Quirinale è di antmoose, Flickr.it)</p>
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    <title type="html">La Gelmini continua ad ignorare le decisioni del Tar: arriva il Commissario</title>
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      <name>Alessandro</name>
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    <published>2009-11-08T19:36:45+00:00</published>
    <updated>2009-11-08T19:36:45+00:00</updated>
    <dc:subject>costituzione</dc:subject><dc:subject>regole-del-gioco</dc:subject><dc:subject>politica-tribunali</dc:subject><dc:subject>anief ricorsi</dc:subject><dc:subject>commissario scuola</dc:subject><dc:subject>commissario supplenti</dc:subject><dc:subject>gelmini commissariata</dc:subject><dc:subject>gelmini commissario</dc:subject><dc:subject>mariastella gelmini</dc:subject><dc:subject>riforma gelmini</dc:subject>
    <summary type="text"><![CDATA[Il Ministro Mariastella Gelmini, che, come si legge nelle note biografiche riportate nel sito del Governo, è anche un avvocato e, per di più, amministrativista, ignora ormai abitualmente le decisioni[...]]]></summary>
    <content type="html" xml:lang="it-it" xml:base="http://www.polisblog.it/post/6066/la-gelmini-continua-ad-ignorare-le-decisioni-del-tar-arriva-il-commissario"><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/polisblog/Gelmini_04.jpg" class="post" align="left" border="0" width="173" height="240" alt="Gelmini" /></p>
<p>Il Ministro <a href="http://www.polisblog.it/tag/Mariastella+Gelmini">Mariastella Gelmini</a>, che, come si legge nelle note biografiche riportate nel sito del <a href="http://www.polisblog.it/tag/Governo">Governo</a>, è anche un avvocato e, per di più, amministrativista, ignora ormai abitualmente le decisioni dei giudici amministrativi. Quando una pronuncia giudiziaria non è di suo gradimento, il Ministro dell&#8217;Istruzione semplicemente non ne tiene conto. Se lo facesse nell&#8217;esercizio della professione forense perderebbe rapidamente tutti i suoi clienti e si troverebbe in un mare di guai. Nessun avvocato sano di mente terrebbe, infatti, una simile condotta. Ma i privilegi di cui gode un Ministro della Repubblica consentono cose impossibili per i comuni mortali.</p>
<p>Ricordate <a href="http://www.polisblog.it/post/5791/la-gelmini-commissariata-i-motivi-della-decisione">la pronuncia del Tar Lazio di un mese fa</a>, che stabiliva che, se entro 30 giorni, il Ministero non avesse ottemperato alle precedenti decisioni del giudice amministrativo rimaste fino a quel momento lettera morta, un apposito commisario <em>ad acta</em> avrebbe provveduto a correggere le graduatorie dei supplenti in senso conforme a quanto stabilito dal Tar? Bene, il Ministro Gelmini ha continuato a non dare seguito a tali decisioni, in attesa di una disposizione normativa ancora in corso di applicazione, che dovrebbe (almeno nelle intenzioni) bloccare tutto. Così da domani il commissario comincerà il suo lavoro. E c&#8217;è dell&#8217;altro.</p>
<p>Nel frattempo, lo scorso 6 novembre il Tar Lazio ha emesso anche altre 13 decisioni identiche a quella di un mese fa: altri 13 possibili commissariamenti. E ha condannato il Ministero a pagare la cifra di 65.000 euro di spese legali (che si vanno a sommare a quelle del precedente ricorso). A prescindere da come andrà a finire questa storia sempre più paradossale (le pronunce ignorate sono tante e i ricorsi di ottemperanza ancora pendenti pure&#8230;), non sarebbe giusto che questi soldi li sborsasse l&#8217;avv. Gelmini, piuttosto che noi poveri contribuenti?</p>
<p>Foto | Flickr</p>
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    <title type="html">Leggiamo la Costituzione: si tratta di un manifesto comunista? (Quarta e ultima parte)</title>
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      <name>Alessandro</name>
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    <published>2009-11-05T09:00:03+00:00</published>
    <updated>2009-11-05T09:00:03+00:00</updated>
    <dc:subject>costituzione</dc:subject><dc:subject>regole-del-gioco</dc:subject><dc:subject>la-storia-sottovoce</dc:subject><dc:subject>politica-tribunali</dc:subject><dc:subject>federalismo</dc:subject><dc:subject>berlusconi costituzione comunista</dc:subject><dc:subject>costituzione comunismo</dc:subject><dc:subject>costituzione comunista</dc:subject><dc:subject>costituzione sovietica</dc:subject><dc:subject>costituzione urss</dc:subject><dc:subject>diritti costituzione</dc:subject><dc:subject>leggiamo la costituzione</dc:subject><dc:subject>riforma costituzione</dc:subject>
    <summary type="text"><![CDATA[[Prima parte, seconda parte, terza parte]
La Costituzione sovietica prevedeva che le elezioni dei deputati si svolgessero &amp;#8220;in base a suffragio universale, uguale e diretto, e a scrutinio[...]]]></summary>
    <content type="html" xml:lang="it-it" xml:base="http://www.polisblog.it/post/6046/leggiamo-la-costituzione-si-tratta-di-un-manifesto-comunista-quarta-e-ultima-parte"><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/polisblog/Falceemartello_03.jpg" class="post-h" align="left" border="0" width="432" height="245" alt="Falce e martello" /><br clear="all" /></p>
<p>[<a href="http://www.polisblog.it/post/5955/leggiamo-la-costituzione-si-tratta-di-un-manifesto-comunista-prima-parte">Prima parte</a>, <a href="http://www.polisblog.it/post/6014/leggiamo-la-costituzione-si-tratta-di-un-manifesto-comunista-seconda-parte">seconda parte</a>, <a href="http://www.polisblog.it/post/6024/leggiamo-la-costituzione-si-tratta-di-un-manifesto-comunista-terza-parte">terza parte</a>]</p>
<p>La <a href="http://www.polisblog.it/tag/Costtiuzione+sovietica">Costituzione sovietica</a> prevedeva che le elezioni dei deputati si svolgessero <em>&#8220;in base a suffragio universale, uguale e diretto, e a scrutinio segreto&#8221;</em>. L&#8217;elettorato attivo e quello passivo spettavano a tutti i cittadini dell’URSS (ad eccezione degli alienati mentali e delle persone condannate dal tribunale alla privazione dei diritti elettorali), che avessero compiuto i 18 anni, indipendentemente dalla razza e dalla nazionalità cui appartenevano, dalla fede religiosa, dal grado di istruzione, dalla residenza, dall’origine sociale, dalla condizione economica e dalla passata attività.</p>
<p>Il capitolo XI della Legge fondamentale del 1936 prevedeva, inoltre, che il voto fosse uguale per tutti (la preferenza di ciascun cittadino valeva sempre un&#8217;unità) e che le donne godessero del diritto di eleggere e di essere elette alle stesse condizioni degli uomini. I cittadini che prestavano servizio nell’Armata Rossa avevano diritto di eleggere e di essere eletti a parità di condizioni con tutti gli altri cittadini.</p>
<p>Tali norme presentano evidenti somiglianze con quanto stabilito dall&#8217;articolo 48 della <a href="http://www.polisblog.it/tag/Costituzione">Costituzione</a> italiana, in base al quale <em>&#8220;sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico&#8221;</em>. E, tuttavia, un&#8217;unica previsione normativa riesce a differenziare in modo profondo, anche su questo punto, le due Costituzioni: secondo la Legge fondamentale sovietica, infatti, il diritto di presentare candidati era assicurato soltanto alle organizzazioni del Partito comunista, ai sindacati, alle cooperative, alle organizzazioni della gioventù e alle associazioni culturali. Il Partito comunista era, dunque, la sola formazione politica legittimata a presentare candidati.</p>
 <p>
L&#8217;articolo 49 della Costituzione italiana prevede invece che <em>&#8220;tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale&#8221;</em>. La pluralità di partiti non è soltanto consentita ma perfino presupposta come necessaria, dal momento che l&#8217;articolo 72 e l&#8217;articolo 82 fanno riferimento ai &#8220;gruppi parlamentari&#8221; (al plurale) che, com&#8217;è noto, sono le &#8220;proiezioni&#8221; in Parlamento degli stessi partiti politici.</p>
<p>A questo punto arrivati, proviamo a trarre qualche conclusione. Quello delineato dalla Costituzione dell&#8217;Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 1936 era uno Stato socialista, dotato dei seguenti caratteri: <em>a)</em> consistente limitazione della proprietà privata e collettivizzazione dei mezzi di produzione; <em>b)</em> esistenza di un solo partito politico (quello comunista); <em>c)</em> funzionalizzazione dell&#8217;esercizio dei diritti fondamentali al consolidamento del regime socialista.</p>
<p>La Costituzione italiana del 1947 conferisce, invece, al nostro ordinamento i caratteri propri della democrazia pluralista e dello Stato sociale (da non confondere con quello socialista di cui sopra). In tale forma politico-istituzionale vengono riconosciuti i principi dello Stato di diritto (principio di legalità, eguaglianza formale, separazione dei poteri, diritti fondamentali), e il principio di sovranità popolare. Ma trova posto anche il principio di eguaglianza sostanziale, in base al quale è preciso compito della Repubblica <em>&#8220;rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’or­ganizzazione politica, economica e sociale del Paese&#8221;</em> (articolo 3, comma 2).</p>
<p>L&#8217;eguaglianza sostanziale impone ai pubblici poteri di intervenire per rimuovere tutti gli ostacoli economici e sociali a causa dei quali molti individui partono svantaggiati nella grande corsa della vita. Tale principio non implica però alcun livellamento egualitarista e non giustifica insopportabili limitazioni delle libertà fondamentali dell&#8217;individuo. Le differenze tra la Costituzione sovietica del 1936 e quella italiana del 1947 sono, dunque, notevoli.</p>
<p>E&#8217; invece davvero sorprendente come tante proposte di riforma costituzionale oggi avanzate dalla maggioranza riprendano istituti e caratteri dell&#8217;ordinamento sovietico, uno Stato - ricordiamolo - <em><strong>federale</strong></em>, nel quale <em><strong>non esisteva una separazione dei poteri</strong></em> e l&#8217;amministrazione della giustizia era affidata a <em><strong>giudici eletti</strong></em>, mentre i procuratori che svolgevano le indagini, <em></em><em>del tutto separati dagli organi giudicanti</em>, erano <em><strong>nominati dai soviet</strong></em>. Un ordinamento nel quale le libertà erano riconosciute solo formalmente, ma, poi, sempre limitate dall&#8217;esigenza di soddisfare superiori ragioni di Stato. <em>Un ordinamento nel quale tutti erano uguali, ma alcuni erano più uguali degli altri</em>.</p>
<p>Rileggendo la Costituzione sovietica del 1936, sorge un inquietante quesito: ma, oggi, in Italia da che parte stanno i veri &#8220;nipotini di Stalin&#8221;?</p>
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    <title type="html">Leggiamo la Costituzione: si tratta di un manifesto comunista? (Terza parte)</title>
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      <name>Alessandro</name>
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    <published>2009-11-04T09:00:56+00:00</published>
    <updated>2009-11-04T09:00:56+00:00</updated>
    <dc:subject>costituzione</dc:subject><dc:subject>regole-del-gioco</dc:subject><dc:subject>berlusconi costituzione comunista</dc:subject><dc:subject>costituzione comunismo</dc:subject><dc:subject>costituzione comunista</dc:subject><dc:subject>costituzione sovietica</dc:subject><dc:subject>costituzione urss</dc:subject><dc:subject>diritti costituzione</dc:subject><dc:subject>leggiamo la costituzione</dc:subject><dc:subject>riforma costituzione</dc:subject>
    <summary type="text"><![CDATA[[Prima parte, seconda parte]
Per quanto riguarda le norme relative ai diritti e agli obblighi fondamentali dei cittadini, contenute nel capitolo X della Costituzione dell&amp;#8217;URSS, le somiglianze[...]]]></summary>
    <content type="html" xml:lang="it-it" xml:base="http://www.polisblog.it/post/6024/leggiamo-la-costituzione-si-tratta-di-un-manifesto-comunista-terza-parte"><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/polisblog/Falceemartello_02.jpg" class="post-h" align="left" border="0" width="432" height="245" alt="Falce e martello" /><br clear="all" /></p>
<p>[<a href="http://www.polisblog.it/post/5955/leggiamo-la-costituzione-si-tratta-di-un-manifesto-comunista-prima-parte">Prima parte</a>, <a href="http://www.polisblog.it/post/6014/leggiamo-la-costituzione-si-tratta-di-un-manifesto-comunista-seconda-parte">seconda parte</a>]</p>
<p>Per quanto riguarda le norme relative ai diritti e agli obblighi fondamentali dei cittadini, contenute nel capitolo X della Costituzione dell&#8217;URSS, le somiglianze con la Costituzione italiana del 1947 sono solo apparenti. Nella formulazione di tali previsioni, in effetti, il modello russo ebbe una qualche influenza sui Costituenti. E, tuttavia, nel quadro normativo complessivo della nostra Carta repubblicana, le norme sui diritti e sui doveri assumono un significato profondamente diverso da quello che formule a prima vista analoghe avevano nella Legge fondamentale sovietica del 1936. Vediamo perchè.</p>
<p>Ai cittadini dell&#8217;URSS la Costituzione di Stalin riconosceva il diritto al lavoro, vale a dire il <em>&#8220;diritto di ricevere un lavoro garantito e retribuito secondo la quantità e la qualità [delle loro prestazioni]&#8221;</em>, il diritto al riposo, il diritto all’assistenza materiale durante la vecchiaia (e in caso di malattia e di perdita della capacità lavorativa), il diritto all&#8217;istruzione. Essa, inoltre, prevedeva la parità tra uomo e donna e l&#8217;assoluto rispetto del principio di eguaglianza sostanziale. In altri termini, la Costituzione sovietica prescriveva una tutela molto forte dei cosiddetti &#8220;diritti sociali&#8221;, che assumevano (e tuttora assumono) la forma di &#8220;libertà positive&#8221; (anche dette &#8220;libertà nello Stato&#8221;).</p>
<p>Anche la nostra Costituzione, in ossequio al principio di eguaglianza sostanziale, riconosciuto dal secondo comma dell&#8217;articolo 3, riconosce i diritti sociali: il diritto alla salute (articolo 32), il diritto all&#8217;istruzione (articolo 34), il diritto al lavoro (articoli 4, 35 e 36), ecc. Tali diritti hanno la forma delle &#8220;libertà positive&#8221; poiché i pubblici poteri devono intervenire fornendo i mezzi necessari per il loro pieno esercizio (ospedali, scuole, ecc.). Ma gli interventi in questione si devono muovere sempre all&#8217;interno di un sistema economico &#8220;misto&#8221;, che riconosce la libera iniziativa economica e la proprietà privata. Il che non avveniva ovviamente nell&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione sovietica. E, difatti, la Costituzione staliniana prevedeva, ad esempio, che il diritto al lavoro sarebbe stato assicurato <em>&#8220;dall’organizzazione socialista dell’economia nazionale&#8221;</em>. </p>
 <p>
Le differenze più evidenti, in ambito di diritti, si percepiscono, tuttavia, riguardo alle norme concernenti le cosiddette &#8220;libertà negative&#8221;, ovverosia i diritti inviolabili dell&#8217;uomo che si traducono in pretese negative nei confronti dello Stato, pretese a che lo Stato non impedisca l&#8217;esercizio delle stesse libertà. Tra queste rientrano, ad esempio, la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà di riunione, la libertà di associazione, ecc. </p>
<p>La Costituzione sovietica riconosceva ai cittadini la libertà di parola, la libertà di stampa, la libertà di riunione e di comizi, la libertà di cortei e manifestazioni di strada e il diritto di unirsi in organizzazioni sociali, <strong>purchè tali libertà fossero esercitate <em>&#8220;in conformità con gli interessi dei lavoratori e allo scopo di consolidare il regime socialista&#8221;</em></strong>. Tutti i diritti di libertà erano riconosciuti solo ed esclusivamente in quanto utili alla causa socialista.</p>
<p>Nessuna limitazione del genere è prevista, invece, dalla nostra Costituzione nella disciplina dei diritti di libertà: gli articoli 13 e seguenti della Carta riconoscono le libertà inviolabili in sé e per sé, senza funzionalizzarle ad alcun principio superiore, nemmeno a quello democratico. I diritti dell&#8217;uomo ricevono tutela, nella nostra Costituzione, solo in quanto indefettibili espressioni della dignità umana. (<strong>Continua&#8230;</strong>). </p>
]]></content>
    

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    <title type="html">C&#039;è un giudice a Strasburgo. La Corte europea accoglie ricorso contro la presenza dei crocifissi nelle scuole</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.polisblog.it/post/6033/ce-un-giudice-a-strasburgo-la-corte-europea-accoglie-ricorso-contro-la-presenza-dei-crocifissi-nelle-scuole" />
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      <name>Alessandro</name>
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    <published>2009-11-03T13:40:13+00:00</published>
    <updated>2009-11-03T13:40:13+00:00</updated>
    <dc:subject>costituzione</dc:subject><dc:subject>politica-tribunali</dc:subject><dc:subject>consiglio di stato</dc:subject><dc:subject>corte europea diritti dell'uomo</dc:subject><dc:subject>crocifisso</dc:subject><dc:subject>crocifisso scuola</dc:subject><dc:subject>laicità crocifisso</dc:subject><dc:subject>sentenza crocifisso</dc:subject><dc:subject>strasbrugo crocifisso</dc:subject>
    <summary type="text"><![CDATA[Si racconta di un semplice mugnaio che, agli inizi del 1700, seppe tenere testa all&amp;#8217;Imperatore di Prussia Federico II, il quale voleva espropriargli il mulino, colpevole di rovinare la vista[...]]]></summary>
    <content type="html" xml:lang="it-it" xml:base="http://www.polisblog.it/post/6033/ce-un-giudice-a-strasburgo-la-corte-europea-accoglie-ricorso-contro-la-presenza-dei-crocifissi-nelle-scuole"><![CDATA[<p> <img src="http://static.blogo.it/polisblog/Crocifisso.jpg" class="post" align="left" border="0" width="180" height="240" alt="Crocifisso" /></p>
<p>Si racconta di un semplice mugnaio che, agli inizi del 1700, seppe tenere testa all&#8217;Imperatore di Prussia Federico II, il quale voleva espropriargli il mulino, colpevole di rovinare la vista del suo nuovo castello di Sans Souci. Il mugnaio non volle cedere in alcun modo alla richiesta. E alle minacce del suo illustre interlocutore egli rispose che c&#8217;era pur sempre un giudice a Berlino, dal quale avrebbe potuto ottenere giustizia. Fu l&#8217;Imperatore così a dover cedere.</p>
<p>Oggi quel giudice è sempre più spesso la <a href="http://www.polisblog.it/tag/Corte+europea+diritti+dell'uomo">Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo</a>, che non ha sede a Berlino ma a <a href="http://www.polisblog.it/tag/Strasburgo">Strasburgo</a>. Ad essa si è rivolta, tempo addietro, la signora Soile Lautsi Albertin, cittadina italiana originaria della Finlandia, che nel 2002 aveva chiesto all&#8217;istituto comprensivo statale di Abano Terme (Padova), frequentato dai suoi figli, di togliere i crocifissi dalle aule in nome del principio di laicità dello Stato. Contro il rifiuto opposto dalla direzione della scuola la signora aveva fatto ricorso al Tar.</p>
<p>Le norme che prevedevano l&#8217;esposizione del crocifisso nelle scuole erano state sottoposte anche al giudizio della <a href="http://www.polisblog.it/tag/Corte+costituzionale">Corte costituzionale</a>, la quale però non era entrata nel merito della questione, rilevando che tali previsioni erano contenute in regolamenti e non in atti aventi valore di legge, non potendo quindi essere giudicate in quella sede.</p>
 <p>
La vicenda si concluse, per la giustizia italiana, con una singolare decisione del <a href="http://www.polisblog.it/tag/Consiglio+di+Stato">Consiglio di Stato</a> (n. 556/2006), secondo cui non soltanto la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche non violerebbe il principio di laicità dello Stato, ma addirittura servirebbe proprio a simboleggiare tale fondamentale assunto della nostra democrazia!</p>
<p><em>&#8220;Come a ogni simbolo</em> - spiegò, infatti, in quell&#8217;occasione il supremo giudice amministrativo -<em>, anche al crocifisso possono essere imposti o attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come a una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come a un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come a un simbolo idoneo a esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato&#8221;</em>.</p>
<p>E così il crocifisso, per il Consiglio di Stato, diventava paradossalmente un simbolo di laicità! Oltretutto, si aggiungeva, <em>&#8220;nel contesto culturale italiano, appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo; e l’appellante del resto auspica (e rivendica) una parete bianca, la sola che alla stessa appare particolarmente consona con il valore della laicità dello Stato&#8221;</em>.</p>
<p>Non solo il crocifisso veniva assunto - verrebbe da dire: orwellianamente - come simbolo di laicità, ma il Consiglio di Stato dimenticava che il (solo) simbolo idoneo <em>&#8220;a esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato&#8221;</em> è indicato dall&#8217;articolo 12 della Costituzione italiana (peraltro, nei suoi &#8220;principi fondamentali&#8221;): si tratta del tricolore, bandiera della Repubblica.</p>
<p>La &#8220;mugnaia&#8221; però non si è arresa ed ha proseguito la sua battaglia, sempre più sola, dinanzi alla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, che oggi, per la prima volta, si è pronunciata sulla questione della presenza dei crocifissi nelle scuole pubbliche, affermando (come riporta il <em>Corriere della sera</em>) che questa costituisce <em>&#8220;una violazione del diritto dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni&#8221;</em> e della <em>&#8220;libertà di religione degli alunni&#8221;</em>.  </p>
<p><em>&#8220;La presenza del crocifisso, che è impossibile non notare nelle aule scolastiche</em> - spiega la Corte di Strasburgo -<em> potrebbe essere facilmente interpretata dagli studenti di tutte le età come un simbolo religioso. Avvertirebbero così di essere educati in un ambiente scolastico che ha il marchio di una data religione&#8221;</em>. Il che <em>&#8220;potrebbe essere incoraggiante per gli studenti religiosi, ma fastidioso per i ragazzi che praticano altre religioni, in particolare se appartengono a minoranze religiose o sono atei&#8221;</em>. La Corte, inoltre, afferma di non essere in grado di comprendere <em>&#8220;come l&#8217;esposizione, nelle classi delle scuole statali, di un simbolo che può essere ragionevolmente associato con il cattolicesimo, possa servire al pluralismo educativo che è essenziale per la conservazione di una società democratica così come è stata concepita dalla Convenzione europea dei diritti umani, un pluralismo che è riconosciuto dalla Corte costituzionale italiana&#8221;</em>.</p>
<p>La Corte di Strasburgo ha condannato, altresì, lo Stato italiano al risarcimento di cinquemila euro per danni morali a favore della ricorrente. Non è difficile prevedere le violente reazioni che questa decisione susciterà. Ma non si può nemmeno trascurare l&#8217;autorevolezza dell&#8217;organo che l&#8217;ha emessa. A ben vedere, l&#8217;Imperatore di Prussia fu più furbo: preferì cedere subito piuttosto che farsi trascinare a Berlino dal testardo mugnaio. </p>
<p>Foto | Flickr</p>
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