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Costituzione

Leggiamo la Costituzione: si tratta di un manifesto comunista? (Seconda parte)

pubblicato da Alessandro in: Uncategorized Costituzione Regole del gioco Silvio Berlusconi

Falce e martello

[Prima parte]

Procedendo nella lettura delle norme della Costituzione staliniana notiamo subito tante altre importanti differenze con le previsioni della nostra Carta repubblicana. Innanzitutto riguardo all’organizzazione dello Stato. In base a quanto si poteva leggere nel secondo capitolo della Legge fondamentale sovietica del 1936, l’URSS era uno Stato federale formato sulla base dell’unione volontaria, a parità di diritti, di una serie di Repubbliche socialiste.

Le competenze dell’Unione, espressamente elencate nel secondo capitolo della Costituzione sovietica, erano molto significative, riguardando la politica estera (rappresentanza dell’Unione nelle relazioni internazionali, conclusione e ratifica dei trattati con altri Stati, questioni di guerra e di pace), la garanzia del rispetto delle norme della Costituzione stessa e l’eventuale ampliamento degli Stati membri della federazione, la difesa e la sicurezza dello Stato, la politica economica e altre importanti materie.

A capo del potere statale dell’URSS era il Soviet Supremo dell’URSS, organo elettivo al quale spettava la funzione legislativa. Ogni Repubblica federata aveva, poi, un proprio Soviet Supremo, che svolgeva anch’esso, in conformità alle previsioni della Costituzione sovietica, la funzione legislativa. La funzione esecutiva e quella amministrativa dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche era attribuita al Consiglio dei commissari del popolo dell’URSS. L’organo esecutivo della singola repubblica federata era il Consiglio dei commissari del popolo della repubblica federata.

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Leggiamo la Costituzione: si tratta di un manifesto comunista? (Prima parte)

pubblicato da Alessandro in: Dichiarazioni Costituzione Silvio Berlusconi

Falce e martello

Per il Presidente del Consiglio Berlusconi la Costituzione italiana, se non proprio un manifesto comunista, è comunque un documento che risente, in misura notevole, dell’influenza esercitata dall’Unione sovietica sui nostri Padri costituenti. Il Premier espresse questa sua idea già nell’aprile del 2003, a Torino, in un ormai celebre convegno della Confindustria, quando attaccò gli articoli 41 e seguenti della Carta repubblicana, che, a suo dire, risentirebbero appunto di implicazioni “che fanno riferimento alla cultura e alla costituzione sovietica”.

Berlusconi ha successivamente ribadito il concetto, nel febbraio di quest’anno, nei concitati giorni in cui si consumava il conflitto con il Capo dello Stato relativamente alla triste vicenda di Eluana Englaro. Anche in quell’occasione il Capo del Governo disse che la Costituzione è “una legge fatta molti anni fa sotto l’influsso di una fine di una dittatura e con la presenza al tavolo di forze ideologizzate che hanno guardato alla Costituzione russa come un modello”. Insomma, la nostra legge fondamentale, in molte sue parti, sarebbe la traduzione normativa dei principi e dell’ideologia comunista. Tale rappresentazione corrisponde a verità? Ha qualche fondamento?

L’Assemblea costituente italiana svolse i suoi lavori dal 25 giugno 1946 al 31 gennaio 1948, al tempo in cui era in vigore la “Costituzione di Stalin” del 1936. Quest’ultima definiva l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) come uno “Stato socialista di operai e di contadini”. Stabiliva che la “base politica dell’URSS” fosse costituita “dai Soviet dei deputati dei lavoratori, sorti e consolidatisi in seguito al rovesciamento del potere dei proprietari fondiari e dei capitalisti e alla conquista della dittatura del proletariato”. E prevedeva che tutto il potere nell’URSS appartenesse “ai lavoratori della città e della campagna, rappresentati dai Soviet dei deputati dei lavoratori”.

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Il giudice Napolitano propone di introdurre il diritto di dissentire per i componenti della Corte costituzionale: è una buona idea?

pubblicato da Alessandro in: Dichiarazioni Costituzione Regole del gioco

Paolo Napolitano

L’idea non è certo nuova. Tra i costituzionalisti se ne discute da tempo. Mi riferisco alla riforma volta ad introdurre, anche nel nostro ordinamento, la possibilità, per i giudici della Corte costituzionale, di esprimere le proprie opinioni in dissenso con la decisione assunta dalla maggioranza del collegio giudicante (negli USA la dissenting opinion può essere manifestata dai membri della Corte Suprema rimasti in minoranza).

I lavori della Corte costituzionale italiana sono ispirati al principio di collegialità: così, l’approvazione del dispositivo della sentenza è collegiale e non è prevista la divulgazione dell’esito del voto, con l’indicazione dei favorevoli e dei contrari (la fuga di notizie che si è avuta in occasione della pronuncia sul “lodo Alfano” è stata una vicenda del tutto anomala). La decisione della Consulta è, dunque, unica e viene imputata a tutti i componenti dell’organo, senza che questi possano esprimere eventuali opinioni contrarie (ovviamente di minoranza).

Sarebbe utile consentire anche ai giudici costituzionali italiani di pubblicizzare le proprie dissenting opinions? Secondo il giudice costituzionale Paolo Maria Napolitano sì: “La segretezza non è una garanzia e nulla ha a che fare con l’indipendenza del giudice - ha dichiarato il componente dell’alto collegio-. Anzi, il voto segreto rischia di diventare un alibi per l’incoerenza”. Dunque, si tratterebbe di una riforma intesa a promuovere la chiarezza, la trasparenza e la coerenza delle posizioni. Ma sarebbe veramente così? Ci sono controindicazioni?

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Processi Silvio Berlusconi: il "lodo Ghedini" e il principio del giudice naturale

pubblicato da Alessandro in: Costituzione Regole del gioco Silvio Berlusconi Angelino Alfano Politica & Tribunali

Dopo il “lodo Schifani” e il “lodo Alfano” potrebbe arrivare un terzo “lodo”, questa volta firmato Ghedini. L’obiettivo è sempre lo stesso: quello di bloccare i processi del Presidente del Consiglio.

La prima soluzione alla quale i parlamentari-legali del Premier hanno pensato, la più efficace, è stata quella dell’introduzione della “prescrizione breve”, che spazzerebbe via in un colpo solo i processi Mills e Mediaset. Oltre al Presidente della Repubblica, avrebbero manifestato però il proprio dissenso la Bongiorno ed autorevoli esponenti della Lega.

Difficile giustificare al proprio elettorato quella che si risolverebbe sostanzialmente in un’amnistia coinvolgente tanti altri processi oltre a quelli del Premier. Ed ecco allora l’ipotesi di un “lodo Ghedini“, una norma, magari inserita al volo in qualche proveddimento in corso di approvazione, che più o meno dovrebbe recitare: “Per i reati commessi dalle alte cariche il tribunale competente è quello di Roma”.

Foto | Flickr

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L'autosospensione di Marrazzo e le regole del gioco

pubblicato da Alessandro in: Costituzione Regole del gioco Regionali 2010

Marrazzo

L’autosospensione di Piero Marrazzo non è un atto facilmente collocabile nel quadro delle regole che definiscono le cause di cessazione dalla carica di Presidente della Regione. Proviamo a delineare tale quadro, al fine di valutare la correttezza dell’iniziativa assunta dall’attuale Presidente del Lazio.

Com’è noto, in seguito alla riforma introdotta con la legge costituzionale n. 1 del 1999, la figura del Presidente ha assunto un peso notevole nell’ambito della forma di governo regionale. Il vigente articolo 122 della Costituzione prevede, infatti, che “Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente e­letto nomina e revoca i componenti della Giunta”. La soluzione, per così dire, “preferita” dalla Costituzione è, dunque, quella dell’elezione diretta dell’organo, ma si lascia alle singole Regioni, nell’esercizio dell’autonomia statutaria, la possibilità di scegliere forme diverse di designazione.

Il Presidente della Giunta (che è anche capo dell’ente) ha poteri considerevoli: come stabilisce l’ultimo comma dell’articolo 121, egli “rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica”. Caratteri che forse evocano tratti tipici del presidenzialismo, anche se non si può parlare tecnicamente di forma di governo presidenziale perché l’esecutivo regionale, per poter svolgere le proprie funzioni, ha comunque bisogno della fiducia del Consiglio e questo è un tratto proprio della forma di governo parlamentare.

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Recensione: "La cura" di Michele Ainis

pubblicato da Alessandro in: Legge elettorale Costituzione Regole del gioco

Ainis, La cura

La buona democrazia è una meritocrazia elettiva, diceva Sartori. Se proviamo però a verificare quanto sia premiato il merito in tutti gli ambiti sociali (compreso quello della politica), probabilmente dobbiamo giungere all’amara conclusione che quella in cui viviamo non è una buona democrazia. Il quadro che emerge dall’analisi compiuta in questo appassionato ed appassionante libro del Prof. Michele Ainis è, infatti, davvero sconfortante.

Una guerra silenziosa - scrive l’Autore - arma l’uno contro l’altro gli italiani. E’ la guerra del diritto contro il priviliegio, dell’equità contro l’ingiustizia. E’ anche la guerra dei più giovani contro il potere degli anziani. Delle donne contro le strettoie d’una società maschile. Dei singoli contro il concistoro delle lobby. Dei talenti contro i parenti. Più in generale degli spiriti liberi, dei senza partito, contro l’obbedienza cieca e serva reclamata dalla politica.

Una guerra dal cui esito finale dipende il nostro stesso futuro. Un futuro nel quale è sempre più difficile sperare, sotto il peso dei troppi “ismi” che affliggono la società italiana: dal localismo al nepotismo, dal maschilismo al clienetelismo, dal corporativismo al favoritismo e così via. Di fronte ad un quadro del genere occorrono soluzioni drastiche, radicali. Ainis ne propone diverse, alcune desumibili dalla stessa Costituzione, altre ricavabili dagli esempi storici offerti da democrazie di antica tradizione. Tutte sintetizzate in un suggestivo decalogo.

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La Corte costituzionale deposita la motivazione della sentenza sul "lodo Alfano"

pubblicato da Alessandro in: Costituzione Regole del gioco Silvio Berlusconi Angelino Alfano

Consulta

La Corte costituzionale ha depositato la motivazione della sentenza n. 262 del 2009, quella, per intenderci, sul “lodo Alfano“. Nella pronuncia si legge che viene dichiarata

l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 124 del 2008, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., in relazione alla disciplina delle prerogative di cui agli artt. 68, 90 e 96 Cost.

In riferimento alla censura relativa all’articolo 138 della Costituzione, quella secondo cui le misure introdotte dal “lodo” avrebbero richiesto l’adozione di una legge costituzionale, la Consulta ha chiarito che nella sentenza n. 24 del 2004 (sul “lodo Schifani”) il profilo non era stato toccato e nessun “giudicato” si era formato sul punto.

Come avevo previsto, un passaggio importante della decisione è stato dedicato all’irragionevole assimilazione di organi titolari di funzioni diverse e all’altrettanto irragionevole differenziazione delle prerogative di organi svolgenti funzioni analoghe o identiche. Riporto qui di seguito il passaggio della sentenza relativo alle violazioni dell’articolo 3 della Costituzione che tocca tale aspetto.

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Per Berlusconi la Corte costituzionale è composta da giudici di sinistra. E' vero? (Seconda parte)

pubblicato da Alessandro in: Costituzione Regole del gioco Quirinale Silvio Berlusconi

Berlusconi mitra

[Prima parte]

Passiamo ai giudici costituzionali eletti dal Parlamento in seduta comune (quindi anche, e soprattutto, con i voti della maggioranza). Vediamo chi sono. Si tratta anche in questo caso di figure di alto profilo. Ma due di questi giudici, nell’estate scorsa, come molti di voi ricorderanno, hanno preso pubblicamente le parti del Presidente del Consiglio. Sono i giudici Luigi Mazzella, Avvocato Generale dello Stato (eletto dal Parlamento il 15 giugno 2005), e Paolo Maria Napolitano, Consigliere di Stato (eletto dal Parlamento il 5 luglio 2006). La vicenda è molto nota ma è bene ricordarla, alla luce degli accadimenti di questi giorni.

Lo scorso giugno L’Espresso ha diffuso la notizia che, nel maggio precedente, si era svolta una cena a casa del giudice Mazzella, alla quale avrebbero partecipato il giudice Napolitano, il Presidente del Consiglio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il Ministro della Giustizia e il presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato. La notizia della cena ha suscitato subito aspre polemiche, in considerazione del fatto che ad ottobre la Corte costituzionale avrebbe dovuto giudicare sul “lodo Alfano”. Di Pietro ha così presentato alla Camera un’interrogazione, chiedendo chiarimenti. Nel “question time” che ha avuto luogo l’1 luglio, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Elio Vito, in rappresentanza del Governo, ha risposto che la riunione è stata soltanto un “incontro conviviale” svoltosi in epoca anteriore alla fissazione dell’udienza sul “lodo Alfano”, nel quale non si è discusso né della legge sulla cui legittimità costituzionale la Corte sarebbe stata chiamata a decidere, né tantomeno di riforma della giustizia.

L’Italia dei Valori e il Partito democratico hanno chiesto allora le dimissioni del Guardasigilli e dei giudici costituzionali che hanno partecipato alla cena, ma questi ultimi hanno risposto alle critiche in modo fermo. Mazzella ha consegnato all’Ansa una lettera aperta, formalmente indirizzata al Presidente del Consiglio, in cui rivendicava il diritto “umano” di invitare a casa propria “un amico di vecchia data”, rivelando che non era certo la prima volta che il Capo del Governo era suo ospite e assicurando il “caro Silvio” che quella non sarebbe stata nemmeno l’ultima. Concludeva, infine, affermando che “l’amore per la libertà e la fiducia nella intelligenza e nella grande civiltà degli italiani” consentiva a lui e allo stesso Presidente del Consiglio di “guardare alle barbarie” di cui essi erano stati fatti oggetto “con sereno distacco”. Parole, a dir vero, poco consone al ruolo istituzionale di un giudice terzo ed imparziale.

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Per Berlusconi la Corte costituzionale è composta da giudici di sinistra. E' vero? (Prima parte)

pubblicato da Alessandro in: Costituzione Regole del gioco Quirinale Silvio Berlusconi

Berlusconi mitra

Il Presidente del Consiglio continua a ripetere che la Corte costituzionale, organo incaricato di svolgere funzioni fondamentali per la sopravvivenza della nostra democrazia, ha una composizione politica. E vistosamente sbilanciata: addirittura undici giudici costituzionali su quindici sarebbero di sinistra. Essa, pertanto, non eserciterebbe un’attività di controllo e di garanzia imparziale, ma “remerebbe” contro il Premier e la sua maggioranza.

E’ davvero così? Direi proprio di no. E vediamo il perchè. Partiamo, innanzitutto, dalle norme che disciplinano la formazione dell’organo. L’articolo 135 della Costituzione prevede che “La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative”.

Il decreto con cui il Capo dello Stato nomina cinque giudici costituzionali è un atto sostanzialmente presidenziale, il che vuol dire che è assunto dal Presidente nella sua più assoluta autonomia, senza alcuna interferenza da parte del potere esecutivo. Per quanto riguarda i giudici eletti dal Parlamento in seduta comune, l’articolo 3 della legge costituzionale n. 2 del 1967 (Modificazioni dell’art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale) prevede che “I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea”.

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Approvato l'emendamento "ammazza-sentenza" per salvare la Gelmini dal commissariamento

pubblicato da Alessandro in: Costituzione Regole del gioco

Gelmini

Il Ministro dell’Istruzione, l’avv. Mariastella Gelmini, può finalmente tirare un sospiro di sollievo, almeno per qualche mese. Poi si vedrà. Del resto, le sue iniziative sono in sintonia con tutte le altre di questa maggioranza di governo, che raramente guarda al lungo o al medio periodo, ma predilige, piuttosto, interventi che si proiettano nell’immediato futuro o che addirittura mirano a spiegare effetti per il passato, disciplinando situazioni concrete e specifiche.

Adesso che, nella XI Commissione lavoro della Camera, è stato approvato un emendamento alla legge di conversione del decreto-legge “salva precari”, che di fatto impedisce il commissariamento del Ministero dell’Istruzione, vietando al commissario nominato dal Tar Lazio di fare ciò che il giudice amministrativo gli aveva ordinato di fare, la Gelmini può dedicarsi anima e corpo a missioni di ben maggiore importanza. Come quella di confessionalizzare la scuola pubblica italiana, equiparando in tutto e per tutto (anche ai fini delle valutazioni di profitto) l’insegnamento della religione alle altre discipline. Ciò ovviamente in ossequio alla Costituzione. No, non quella vigente, ma quella che la maggioranza sta evidentemente scrivendo, che, con tutta probabilità, riconoscerà al cattolicesimo (come già faceva lo Statuto Albertino) il ruolo di religione di Stato.

Tornando all’emendamento di cui sopra, la disposizione approvata questa mattina (su cui dovrà poi pronunciarsi la Camera, nel probabile voto plebiscitario di fiducia che, come sempre, verrà chiesto sulla legge…) introduce diverse prescrizioni, tra cui una di interpretazione autentica, la quale così recita: “L’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre provincie dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime”. Già ad una prima lettura, è possibile rinvenire un buon numero di vizi d’illegittimità costituzionale di tale norma. Vediamone alcuni.

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