Ddl Alfano intercettazioni: è passato il maxiemendamento, con 325 favorevoli, 246 contrari e 2 astenuti. Che cosa cambia? Il Potere è ancora più libero di farsi gli affari propri. Berlusconi ora potrà parlare di ragazze da piazzare al telefono con Saccà molto più tranquillamente - ascoltate l’audio qui sopra, mafiosi assortiti saranno ascoltabili solo per 40 + 20 giorni, se uno pianifica un omicidio al telefono e tu lo senti, non puoi farci niente. Armando Spataro, lo spiega chiaro e tondo:
“Incostituzionale” per via della durata breve (solo due mesi), per i privilegi agli 007, per il diritto di cronaca compresso. “Irragionevole” perché “azzera” un fondamentale strumento d’indagine. E pure gravemente colpevole, visto che “gli omicidi irrisolti saliranno incredibilmente di numero e sarà più difficile salvare vite umane”. Il procuratore aggiunto di Milano Armando Spataro continua a sfogliare la nuova legge sulle intercettazioni e con Repubblica sconsolato commenta: “Ma come si fa a scrivere una legge così?”
Chiaramente, la legge ad personam distrugge, oltre alla libertà di informare - ne parliamo dopo - anche quella di indagare. Le decine di operazioni anticamorra di questi mesi, di cui Roberto Maroni si fa vanto, non sarebbero mai state possibili. Ad esempio? Quella contro il clan Letizia - nessuna parentela con Noemi…
“La cattura di Letizia e gli arresti di Napoli confermano, ancora una volta, l’efficace strategia di contrasto alla criminalita’ organizzata posta in essere in quel territorio dal governo”. Lo afferma il ministro dell’Interno, Roberto Maroni, che si e’ complimentato con il Capo della Polizia, prefetto Antonio Manganelli
Come qualunque pm vi spiegherà, non è che mettono del sale sulla coda ai camorristi per acchiapparli. Nè ad altre categorie di delinquenti. Magari ci vogliono mesi, mesi, e mesi di intercettazioni telefoniche e ambientali. Purtroppo non essendo possibile realizzare leggi realmente su misura, per consacrare una impuni(bili)tà che nei fatti esiste già - v. Lodo Alfano - si blindano anche le indagini utili. Lo spiega lo storico Nicola Tranfaglia su Articolo 21:
Con il pretesto risibile di salvare la privacy degli indagati, eccetto gravi indizi di colpevolezza, che a volte (come è noto a chiunque si sia occupato di indagini giudiziarie) emergono in fasi successive a quelle iniziali o mediane dei fatti specifici, magistrati e giornalisti sono tenuti a un segreto totale che vieta alla pubblica opinione di avere un’idea, sia pure approssimativa, di quel che sta succedendo e pone gli imputati al riparo di qualsiasi ulteriore indagine o interrogativo. In questa maniera il governo colpisce, allo stesso tempo, la cronaca giudiziaria, ripristinata nel nostro paese dopo il ventennio fascista, e l’azione dei magistrati che devono operare senza il minimo conforto di un’opinione pubblica fedele alla legalità e partecipe della difesa dello Stato di diritto di cui la magistratura è difensore per vocazione e funzione istituzionale
Già perchè le pene per chi pubblica, diffonde, o scrive sono severe. Il Sole24Ore lo spiega benissimo, pubblicando il testo integrale:
Carcere per i giornalisti (articolo 1, comma 26). Da 6 mesi fino a 3 anni per chi pubblica intercettazioni vietate dalla legge. Rischia lo stesso la galera chi, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto, e, pure, se si rivelano indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto
Qui sotto invece ho inserito il comunicato della FIEG e della FNSI, una l’associazione degli editori e l’altro il sindacato unitario dei giornalisti.
Dovere di informare – Diritto di sapere
APPELLO AL PARLAMENTO
DI GIORNALISTI ED EDITORI
Alla ripresa dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge sulle intercettazioni (“d.d.l. Alfano”), la FIEG e la FNSI si uniscono per rinnovare al Parlamento e a tutte le forze politiche l’appello ad evitare l’introduzione nel nostro ordinamento di limitazioni ingiustificate al diritto di cronaca e di sanzioni sproporzionate a carico di giornalisti ed editori.
Tali previsioni violerebbero il fondamentale diritto della libertà d’informazione, garantito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Gli editori e i giornalisti concordano sulla necessità che sia tutelata la riservatezza delle persone, soprattutto se estranee alle indagini, ma non possono accettare interventi che nulla hanno a che vedere con tale esigenza e che porterebbero ad un risultato abnorme e sproporzionato: limitare, e in taluni casi impedire del tutto, la cronaca di eventi rilevanti per la pubblica opinione, quali le indagini investigative.
Allo stesso effetto di limitazione della libertà di informazione portano le previsioni del disegno di legge che introducono anche sanzioni detentive nei confronti dei giornalisti e la responsabilità oggettiva a carico degli editori, che verrebbe ad aggiungersi in modo confuso a quella del direttore di giornale.
È necessario salvaguardare il diritto di cronaca e di libera informazione, tutelare la funzione della stampa e del giornalista, assicurare il diritto dei cittadini a sapere.
Gli editori e i giornalisti italiani si appellano al Parlamento, alle forze politiche e sociali e all’opinione pubblica affinché vengano introdotte nel ddl Alfano, su questi limitati ma decisivi aspetti, le correzioni necessarie alla tutela di valori essenziali per la democrazia.
Federazione Italiana Editori Giornali Federazione Nazionale della Stampa Italiana
garcetto
11 giu 2009 - 10:15 - #1ci vediamo in piazza amici?
Marenzio
11 giu 2009 - 10:23 - #2attento perché se c’è un comizio puoi andarci solo se sei a favore…
Mattia77
11 giu 2009 - 10:32 - #3A me fa davvero schifo AN che l’ha votato. Per non parlare della lega.
Proust
11 giu 2009 - 10:41 - #4Graccetto, io ho le fiaccole, tu porta i forconi!
v.polis
11 giu 2009 - 10:42 - #5+ 1 a tutti. Una legge demenziale.
Steffa
11 giu 2009 - 10:44 - #6Questa sarebbe la loro battaglia per la sicurezza? Buffoni loro e chi li vota
NewZ
11 giu 2009 - 10:45 - #7Si puo’ intercettare solo se si gia’ che e’ colpevole??? Ma chi la scritta sta legge?? topo gigio??? da oggi in poi prima di uscire di casa casco giubbotto antiproiettile niente cellulare e solo 10euro in tasca!! gia’ mi immagino i furti e scassi a non finire per non parlare di omicidi!! tano basta stare zitti per 60 giorni al telefono!! e poi libero come un farfalla!!! cosa diranno ora i varii lea albert e lion??
Giangius
11 giu 2009 - 10:46 - #8Il presidente della repubblica Napolitano è ancora in tempo di fermare questo schifo? O ha già firmato tutto?
Se non è così c’è qualche possibilità che la corte costittuzionale spazzi questa “legge”?
Io ho paura.
Giangius
11 giu 2009 - 10:47 - #9I soliti commentatori che difendono questi omuncoli non possono difenderli anche per questo, ormai siamo come lo stato amico, dove hanno un dittatore come Leader. (Per chi non capisce, è Gheddafi).
NewZ
11 giu 2009 - 10:47 - #10#6 Gia’ “sicurezza” la loro pero’!! la sicurezza di poter fare tutto cio’ che vogliono!!! mamma mia staimo tornando all’eta’ della pietra!!! Ci sara’ la giustizia fai da te!!
Charles Dexter Ward #5
11 giu 2009 - 10:48 - #11“Carcere per i giornalisti (articolo 1, comma 26). Da 6 mesi fino a 3 anni per chi pubblica intercettazioni vietate dalla legge. Rischia lo stesso la galera chi, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto, e, pure, se si rivelano indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto”
io su questo sono d’accordo
ma solo su questo
Steffa
11 giu 2009 - 10:54 - #12“chi pubblica intercettazioni vietate dalla legge”? Perchè quando sono vietate e quando no? Se da un’intercettazione risulta che un politico prende mazzette io lo voglio sapere, i cittadini lo devono sapere
Steffa
11 giu 2009 - 10:55 - #13Ad ogni modo Napolitano non può fare proprio niente, non vedo nulla di incostituzionale in questa legge, è solo assurda
Quartana
11 giu 2009 - 10:57 - #14Io non ricordo più i numeri, ma parecchio tempo addierto lessi delle statistiche che riguardavano l’uso delle incertettazioni telefoniche in Italia e nel resto d’Europa.
Ripeto non ricordo i numeri esatti ma mi ricordo che in Italia il numero di incerttazioni telefoniche era non solo superiore di poco a ciò che mediamente fanno gli altri stati, ma addirittura era un multiplo della media Europea.
E’ chiro che si è fatto un abuso di tale strumento ed ora è arrivata la reazione, penso che poi (tra un anno o più) ci saranno degli aggiustamenti se alcune limitazioni risultassero rendere tutalmente inutile tale strumento.
Tutto sommato mi piace pensare che d’ora in poi quando parlo al telefono nessuno mi stia ascoltando.
Charles Dexter Ward #5
11 giu 2009 - 10:58 - #15“Perchè quando sono vietate e quando no? Se da un’intercettazione risulta che un politico prende mazzette io lo voglio sapere, i cittadini lo devono sapere”
infatti quel tipo di intercettazioni sono rilevanti ai fini pensali, mi riferisco a quelle irrilevanti, più gossippare, che vengono messe agli atti pur non avendo una finalità necessaria allo svolgimento del procedimento
Marenzio
11 giu 2009 - 10:59 - #16#14
Perché, hai qualcosa da nascondere?
Mattia77
11 giu 2009 - 11:01 - #17@charles, conoscere il più possibile di chi regolamenta la tua sicurezza istruzione e assistenza oltre a spendere la metà del tuo lavoro, è uno scandalo.
Steffa
11 giu 2009 - 11:02 - #18Le intercettazioni non rilevanti non vengono (o non dovrebbero) essere messe agli atti, dunque sei favorevole alla pubblicazione di intercettazioni inerenti il processo?
Albert1
11 giu 2009 - 11:02 - #19Mi date il tempo di leggere il testo ? Per adesso mi metto in stand-by riguardo questa faccenda.
Proust
11 giu 2009 - 11:03 - #20Quaranta, due cose:
1) negli altri paesi europei non c’è la mafia, la criminalità organizzata non è radicata nelle istituzioni e in tutti i livelli imprenditoriali, da noi non li prenderai mai senza intercettazioni, è un contesto diverso.
2) negli altri paesi le intercettazioni sono disposte da più enti diversi, negli stati uniti ad esempio intercettano, oltre all’autorità giudiziaria, anche polizia, FBI, CIA, NSA etc… da noi invece solo la magistratura può autorizzare intercettazionei, se confronti i dati complessivi siamo in linea, se confronti solo la parte che nasce gagli inquirenti ovviamente no.
Proust
11 giu 2009 - 11:04 - #21altra cosa assurda è che sono state equiparate alle intercettazioni ambientali anche le riprese audio video casuali, il che significa che non si potranno più usare tutte le riprese delle telecamere di sicurezza perchè, ovviamente non erano state preventivamente autorizzate le intercettazioni per quello specifico rapinatore-stupratore.scippatore.
bello no?
Charles Dexter Ward #5
11 giu 2009 - 11:06 - #22“conoscere il più possibile di chi regolamenta la tua sicurezza istruzione e assistenza oltre a spendere la metà del tuo lavoro, è uno scandalo.”
non vedo la rilevanza di conoscere aspetti della vita privata di personaggi coinvolti in un’inchiesta giudiziaria
c’era davvero bisogno di sapere che moggi aveva tentato di portarsi a letto la d’amico?
c’era davvero bisogno di sapere che azouz marzuk aveva fatto sesso non protetto (come hanno insistito i tg sul non protetto) con un’amica della moglie poco dopo (o era prima?) del funerale?
Charles Dexter Ward #5
11 giu 2009 - 11:06 - #23“non si potranno più usare tutte le riprese delle telecamere di sicurezza perchè, ovviamente non erano state preventivamente autorizzate le intercettazioni per quello specifico rapinatore-stupratore.scippatore.”
credo che per uno scippo valgano le regole della fragranza di reato
Steffa
11 giu 2009 - 11:07 - #24@14: Non conosco le statistiche, ad ogni modo è plausibile ma tieni conto che noi non siamo ne la Svezia ne il Lussemburgo, in Italia abbiamo la criminalità organizzata più potente del mondo. Palermo e Napoli sono i principali centri di smistamento di droga in Europa. Al porto di Napoli arriva tutto l’export Cinese verso l’Europa, gli appalti sono quello che sono, la politica è quella che è, la corruzione regna ovunque, tanto che la CIA nel world factsbook ritiene la corruzione uno dei principali problemi dell’Italia. Non siamo un paese normale, i mezzi di indagine non possono essere quelli normali
Charles Dexter Ward #5
11 giu 2009 - 11:07 - #25“sei favorevole alla pubblicazione di intercettazioni inerenti il processo?”
a processo ultimato sì
Steffa
11 giu 2009 - 11:09 - #26E poi, come già detto in UK, USA e altri paesi le intercettazioni sono fatte direttamente dalla polizia, e non ci sono dati certi su quante se ne effettuino
fc77
11 giu 2009 - 11:10 - #27che bella notizia,ora potrò insulare sbx telefono senza rischiare????. hanno messo il bavaglio alla magistratura ,ora tocca al web…..cina stiamo arrivando!!!!!!!vergogna!!!!
Charles Dexter Ward #5
11 giu 2009 - 11:11 - #28petta petta, a quanto ne so le intercettazioni in usa si fanno previo mandato
Steffa
11 giu 2009 - 11:11 - #29Perchè a processo ultimato? I processi sono pubblici! Quindi devono essere pubbliche anche le intercettazioni. Senza contare che i tempi dei processi in Italia sono biblici, non si verrebbe mai a sapere nulla
Charles Dexter Ward #5
11 giu 2009 - 11:13 - #30perché il fine del processo è quello di fare giustizia, non di fare gossip. quindi vanno pubblicate a fine processo per far sì che la stampa non interferisca nel giudicato (che, comunque, con questa giustizia italiana, è già abbastanza politicamente schierato)
Steffa
11 giu 2009 - 11:13 - #31http://www.articolo21.info/8109/notizia/intercettazioni-in-usa-quella-legge-non-sarebbe.html
Steffa
11 giu 2009 - 11:14 - #32Chi ha parlato di gossip? Un senatore che autorizza un appalto truccato, dove si fanno i muri con sabbia marina è gossip?
Proust
11 giu 2009 - 11:14 - #33no, dexter, la flagranza vuol dire che lo prendi mentre compie il reato, qui se lo acchiappi dopo e cerchi di identificarlo portando al processo la registrazione della sicurezza la prova non è ammessa perchè la ripresa non era stata autorizzata.
ieri c’è stato uno scontro durissimo in commissione tra Ghedini (che l’ha voluta così) e la Bongiorno assieme a Pecorella (che non sono dei bolscevichi) che invece sostenevano l’assurdità di questa equiparazione. ovviamente l’ha spuntata Lerch…
Mattia77
11 giu 2009 - 11:14 - #34@charles e quella eccezione da dove l’hai capita?
Se un politico, non indagato è intercettato in un’altro caso, sia riguardi corruzione o mafia, te quell’intercettazione non la ascolterai mai.
Charles Dexter Ward #5
11 giu 2009 - 11:16 - #35stef, il gossip politico, comunque lo chiami, è quando la stampa si sostituisce alla magistratura
un senatore che autorizza appalti truccati sotto processo, non è colpevole fino alla fine del processo.
Charles Dexter Ward #5
11 giu 2009 - 11:16 - #36stef… steffa… ci siamo capito, no ? XD
Steffa
11 giu 2009 - 11:20 - #37Ewan ma che dici? Che c’entra la presunzione d’innocenza!? Nessuno qui sta a dire che è colpevole, si dice di pubblicare le intercettazioni, si devono pubblicare perchè sono parte del processo, e il processo da che mondo è mondo è pubblico!!! Qual’è il senso di vietare la pubblicazione delle intercettazioni? Solo un bavaglio alla stampa
MetalSho
11 giu 2009 - 11:26 - #38@Charles
Tu hai investito i tuoi risparmi in azioni di una società che, grazie alle intercettazioni, si scopre che sta frodando i suoi azionisti, quindi a processo non ancora iniziato.
Considerando che il processo andrà avanti per anni. Tu vuoi venire a sapere che ti stanno fregando solo quando sarà terminato il processo e quindi tutte le tue azioni non varranno più nulla?
Sii serio (se te riesce).
Steffa
11 giu 2009 - 11:27 - #39E poi negli Stati Uniti si fanno parecchie più intercettazioni che in Italia, perchè nelle statistiche i nostri falsi politici citano solo quelle federali (FBI), peccato però che ogni stato abbia la propria legislazione interna e che perfino gli sceriffi (la nostra polizia municipale) può intercettare comunicazioni!
Cougar
11 giu 2009 - 11:50 - #40Che schifezza! Ancora una volta il Parlamento deve piegarsi alle squallide esigenze personali del Papi.
Invece di modificare in continuazione le leggi non sarebbe meglio commettere meno reati? Dimenticavo, siamo in Italia…
Albert1
11 giu 2009 - 11:54 - #41Oggi ho dei problemi a cercare le cose.
Qualcuno per favore ha un link al testo (il testo, non le interpretazioni date dai giornali o i riassuntini) di questo emendamento ?
Grazie in anticipo…
Charles Dexter Ward #5
11 giu 2009 - 12:03 - #42sinteticamente, il disegno di legge 1415 prevede (i miei commenti in grassetto):
art 1
comma 1 - astensione obbligatoria del giudice che rilascia dichiarazioni del processo affidatogli
comma 2 - sostituzione obbligatoria del giudice che rilascia dichiarazioni o rivela segreti relativi al processo affidatogli
e direi che sull’articolo 1 si può essere tutti tranquillamente d’accordo
art 2
comma 1 - divieto di pubblicazione degli atti di indagine anche se non più coperti da segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare (anche per riassunto)
comma 2 - divieto di pubblicazione degli atti di cui è stata ordinata la distruzione
comma 3 - disciplina della violazione del divieto di pubblicazione (può prevedere la sospensione dal servizio fino a tre mesi)
anche qui, niente di nuovo sotto il sole, niente di completamente criminale od osceno, a mio avviso. anzi, si restituisce all’intercettazione la dignità di strumento d’indagine e non di gossip giornalistico
art. 3
limiti di ammissibilità delle intercettazioni
a) possibilità di effettuare le intercettazioni i delitti non colposi puniti con la pena dell’ergastolo + possibilità di effettuare intercettazioni per i delitti non colposi puniti con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni (prima erano 5)
b) deroghe alla precedente lettera per: associazione per delinquere finalizzata alla tratta o alla riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o all’acquisto e vendita di schiavi, riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e vendita di schiavi, associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, delitti aventi finalità di terrorismo, devastazione, saccheggio e strage, guerra civile, associazione mafiosa, contrabbando di tabacchi lavorati esteri, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, delitti commessi avvalendosi delle condizioni d’intimidazione connesse al reato di associazione mafiosa, partecipazione a banda armata, delitti in materia di armi ed esplosivi, produzione, traffico e detenzione illeciti di droghe e relativo reato associativo, associazione per delinquere, induzione alla prostituzione minorile, realizzazione di esibizioni pornografiche minorili, produzione, induzione alla partecipazione, realizzazione di materiale pornografico minorile, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne (qui non si può parlare di legge ad personam dunque… scusate, era pessima, ma non ho saputo trattenermi), violenza sessuale di gruppo.
c) possibilità di effettuare intercettazioni per delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
d) possibilità di effettuare intercettazioni per reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono (va quindi a cadere la tesi secondo cui la normativa sullo stalking del ministro carfagna fosse totalmente inutile perché le molestie non potessero essere intercettate)
le intercettazioni ambientali sarebbero consentite, a prescindere dal luogo ove vengano effettuate, solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tale luogo si stia svolgendo l’attività criminosa (questo dovrebbe rispondere a chi mostrava perplessità per le riprese video e gli scippi)
nei procedimenti in cui vi sia una persona offesa le operazioni di intercettazione possono essere disposte anche quando si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
art 4.
presupposti e le forme del provvedimento con cui si dispongono le intercettazioni
a) il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. l’autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (perché, già non si fa così?)
b) intercettazioni motivate dall’urgenza del PM, decreto non è più convalidato dal GIP ma dal tribunale
c) prorogabilità delle intercettazioni allungata da 15 a 30 giorni
d) disciplina dei casi in cui l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini relative ad un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono
e) nei casi di indagini relative ad un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia telefonica, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria
f) disposizioni sull’annotazione delle intercettazioni nell’apposito registro
to be continued con gli ultimi 3 articoli (e dopo sta fatica voglio il titolo di coautore ad honorem di polisblog ;P)
Steffa
11 giu 2009 - 12:05 - #43http://www.repubblica.it/2006/09/sezioni/cronaca/retata-spie/testo-decreto-intercet/testo-decreto-intercet.html
jacob
11 giu 2009 - 12:05 - #44per quanto riguarda la pubblicazione a fine processo: quale? primo, secondo grado o cassazione? e ovviamente dato che i processi sono brevissimi in Italia, verremmo a sapere che i medici alla clinica santa rita (era quella?) facevano quel che facevano 10 anni dopo…
.
infine: per chi dice che c’era un abuso: può darsi, anzi qualche pm sicuramente ne ha abusato. però facciamo un paragone: a Roma (città a caso) un gruppo di medici abusa in modo abnorme delle Tac… cha facciamo? li puniamo o limitiano le tac a tutti i pazienti d’Italia?
Steffa
11 giu 2009 - 12:07 - #45caspita ho postato quello del 2006!
jacob
11 giu 2009 - 12:14 - #46no charles, ho capito che se di parte. ma se arrivi al punto di non citare nemmeno tutta la legge (cfr art. 4 co.1) siamo proprio a terra.. e cito nello specifico l’art. 4 perchè ormai lo so a memoria, sia il nuovo che il vecchio… il resto non controllo ma qui ti manca proprio la buona fede… :-(((
A.LaTrippa
11 giu 2009 - 12:16 - #47Sicuri che sia già passato.
Io sulla prima pagina di tgCOM (la mia bibbia) non ci trovo niente a riguardo…
In compenso trovo:
Senatrici contro Grillo: “Lo quereliamo”
Ha detto “zoccole” alle parlamentari
A.LaTrippa
11 giu 2009 - 12:18 - #48Oopps..
Pardon è nella pagina della politica come 3a notizia (la 2a è: LA LETTERA AL CORRIERE DELLA SERA Veronica Lario: “Infangata mia dignità e mia persona”)
Charles Dexter Ward #5
11 giu 2009 - 12:25 - #49continua
art 5.
esecuzione delle operazioni di intercettazione
a) le comunicazioni intercettate sono registrate e che delle operazioni è redatto verbale (come già attualmente previsto), i verbali ed i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato
le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte di appello, le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica o, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini
b) i procuratori generali e i procuratori della repubblica hanno poteri di gestione e vigilanza relativamente ai centri di registrazione/ascolto
c) i verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al pubblico ministero
se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della conclusione delle indagini preliminari
i difensori delle parti ricevono immediatamente avviso che possono prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, confermando altresì la facoltà di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche
divieto di rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti
d) vieta lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito in segreteria
scaduto il termine per il deposito, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale (non più solo al GIP)
organo competente per l’acquisizione delle conversazioni o delle comunicazioni informatiche e telematiche, cioè il tribunale
e) la trascrizione integrale delle registrazioni sono disposte dal tribunale nei soli casi in cui le ritenga necessarie ai fini della decisione da assumere
i difensori hanno la facoltà di estrarre copia delle trascrizioni e di fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico (non più nastro magnetico)
qui sembra esserci una traslazione di funzioni dal solo giudice per le indagini preliminari all’intero tribunale. non ho idea del perché, sinceramente. se c’è qualche fun del codice di procedura penale, mi illumini pure
art. 6
disposizioni in materia della conservazione della documentazione
i verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo
anche qui, come nell’art. 2, viene restituita all’intercettazione la dignità di strumento di indagine e processo e non di gossip. mi viene idea che il “bavaglio” paventato dalla sinistra riguardi proprio il non poter più pubblicare tutte le intercettazioni, e che quindi abbia poco a che vedere con l’intercettazione a livello giuridico
art. 7
utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello per cui sono state effettuate
i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state autorizzate e disposte (questo già vale con la normativa corrente)
ma viene eliminato il vigente riferimento ai procedimenti per i reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza
e si consente l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, solo quando esse risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti citati nell’art 3 del ddl
art. 8
divieto di utilizzo delle intercettazioni
se emerga una diversa qualificazione del fatto in udienza preliminare o nel dibattimento l’intercettazione non è più utilizzabile
e forse è questa la pietra dello scandalo
art. 9
l’ordinanza che autorizza una misura cautelare possa fare riferimento solo al contenuto delle intercettazioni e non riportare il loro testo integrale
mi prendo un’altra pausa riflessiva prima di continuare con gli artt 10-18
comunque, il tutto è reperibile qui –> http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/GI0033.htm#_Toc204424793
Charles Dexter Ward #5
11 giu 2009 - 12:27 - #50“no charles, ho capito che se di parte. ma se arrivi al punto di non citare nemmeno tutta la legge (cfr art. 4 co.1)”
non sto citando, sto parafrasando quello che leggo sul sito della camera dei deputati
se manca qualcosa, invece di rompermi i qoglioni, scrivimi cosa manca