Leggiamo la Costituzione: l'appello sulla libertà di stampa di Repubblica e l'articolo 21 (seconda parte)

pubblicato da alessandro m. – orientamento politico: Orientamento politico
categorie: Costituzione Regole del gioco Silvio Berlusconi

Firma costituzione

L’appello sulla libertà di stampa pubblicato su Repubblica e firmato da Franco Cordero, Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky, ha riscosso, ad oggi, centinaia di migliaia di adesioni. Gli appellanti si mostrano allarmati dagli attacchi dell’attuale Presidente del Consiglio dei ministri ad alcuni giornali italiani e stranieri (e soprattutto al quotidiano Repubblica, citato in giudizio da Berlusconi per diffamazione).

Ma prima di interrogarci su cosa stia effettivamente accadendo nel nostro Paese è bene chiederci perchè la libertà di stampa sia così importante per una democrazia. Per rispondere occorre chiarire cosa si intende, innanzitutto, per “democrazia” e per “libertà di stampa”. Non esiste ovviamente una definizione pacifica di democrazia. Sul concetto, sulla storia, sulle forme e sugli istituti della democrazia si sono versati fiumi di inchiostro nel corso dei secoli. Ma per non perderci in discussioni astratte e teoriche, per le quali non è certo questa la sede, proviamo a guardare cosa dice la Costituzione italiana al riguardo.

L’articolo 1 definisce l’Italia come una “Repubblica democratica fondata sul lavoro” e chiarisce, subito dopo, che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Secondo la legge fondamentale, dunque, la nostra forma di Stato è “democratica”. Il che vuol dire che viviamo in un ordinamento nel quale “la sovranità appartiene al popolo”. La democrazia è quella forma di Stato in cui si riconosce il principio di sovranità popolare. Dire però che il popolo è sovrano non significa affermare che la sua volontà non incontra alcun limite. Il popolo può esercitare la sovranità soltanto nelle “forme” e nei “limiti” della Costituzione, come recita l’articolo 1. Ma quali sono queste forme e questi limiti?

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Le principali forme di esercizio della sovranità popolare sono quelle della democrazia rappresentativa, della democrazia diretta e della democrazia decentrata (o pluralista). Più precisamente, i cittadini esercitano la propria sovranità eleggendo i rappresentanti nazionali in Parlamento e negli organi deliberativi degli enti territoriali minori (democrazia rappresentativa); avvalendosi degli istituti del referendum abrogativo delle leggi ordinarie e degli atti aventi forza di legge, del referendum costituzionale che si può inserire nel procedimento di formazione delle leggi di revisione costituzionale e delle leggi costituzionali, degli altri tipi di referendum previsti dalla Costituzione e degli istituti dell’iniziativa popolare delle leggi e della petizione (democrazia diretta); concorrendo a determinare la politica nazionale attraverso l’associazione in partiti politici e tutelando i propri interessi di categoria mediante la partecipazione alle formazioni sindacali e l’uso del diritto di sciopero e della contrattazione collettiva (democrazia decentrata). (Continua…)

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