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La libertà di cronaca costituisce una particolare espressione del diritto di manifestazione del pensiero. Abbiamo visto quanto sia importante la conoscenza dei fatti (o anche solo delle possibili interpretazioni dei fatti) rilevanti per l’opinione pubblica. Tra questi, certamente possono avere un’importanza significativa le vicende giudiziarie riguardanti gli uomini politici.
L’attuale articolo 684 del codice penale, che punisce chiunque pubblica, in tutto od in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione, ha suscitato non poche perplessità tra gli studiosi, poiché contiene una previsione eccessivamente rigida e non del tutto in armonia con le esigenze di garanzia del diritto di cronaca. Accese polemiche ha poi scatenato il disegno di legge sulle intercettazioni attualmente al vaglio delle Camere, che, da un lato, intende regolamentare in senso più restrittivo l’uso delle intercettazioni telefoniche in ambito giudiziario e, dall’altro, limitare sensibilmente la possibilità di pubblicare, da parte dei giornalisti, il contenuto delle stesse. Tale disegno tende a tutelare molto più incisivamente il diritto alla riservatezza di indagati e imputati, riducendo sensibilmente gli ambiti di esercizio del diritto di informazione. Non è questa la sede per un esame approfondito del testo, ma una considerazione generale può essere comunque svolta.
Benché la libertà di cronaca, come tutti i diritti (e, in definitiva, i valori) costituzionali, vada bilanciata con altri diritti (e valori), il bilanciamento stesso non può essere “cieco”: deve tener conto dei fatti rilevanti nel contesto di riferimento. Così la riservatezza di chi ricopre incarichi pubblici (e ancor più quella di chi assume compiti istituzionali di governo) non può avere la stessa estesione della privacy di un comune cittadino.

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La previsione contenuta nello stesso articolo 21 della Costituzione, secondo cui “Sono vietate le pubblicazioni a stampa … contrarie al buon costume”, non impone la richiesta di autorizzazioni e non legittima alcuna forma di censura (entrambe - è bene ribadirlo - tassativamente vietate dallo stesso articolo). Pertanto, in caso di violazione del limite del buon costume, il solo strumento utilizzabile sarà ancora una volta il sequestro.
Ma cosa deve intendersi per “buon costume”? La Corte costituzionale ha chiarito che tale espressione, nell’uso che ne fa l’articolo 21 della Costituzione, “non può essere fatta coincidere con la morale o la coscienza etica”, dal momento che la legge morale vive nella coscienza individuale e non può formare oggetto di un regolamento legislativo. Sarebbe troppo pericoloso dare un contenuto così ampio e indeterminato a tale limite. E chi interpretebbe i principi morali da far valere? Il legislatore? Significherebbe attribuirgli un potere straordinario.
La Consulta ha collegato invece tale concetto alla tutela della sfera del pudore sessuale. Più precisamente, il “buon costume” risulterebbe “da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori, sia soprattutto nell’ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge e del sentimento morale dei giovani, aprendo la via al mal costume, con la possibilità di comportare anche la perversione dei costumi, il prelavere cioè di regole e comportamenti contrari ed opposti”.