
[Prima parte, seconda parte, terza parte]
La Costituzione sovietica prevedeva che le elezioni dei deputati si svolgessero “in base a suffragio universale, uguale e diretto, e a scrutinio segreto”. L’elettorato attivo e quello passivo spettavano a tutti i cittadini dell’URSS (ad eccezione degli alienati mentali e delle persone condannate dal tribunale alla privazione dei diritti elettorali), che avessero compiuto i 18 anni, indipendentemente dalla razza e dalla nazionalità cui appartenevano, dalla fede religiosa, dal grado di istruzione, dalla residenza, dall’origine sociale, dalla condizione economica e dalla passata attività.
Il capitolo XI della Legge fondamentale del 1936 prevedeva, inoltre, che il voto fosse uguale per tutti (la preferenza di ciascun cittadino valeva sempre un’unità) e che le donne godessero del diritto di eleggere e di essere elette alle stesse condizioni degli uomini. I cittadini che prestavano servizio nell’Armata Rossa avevano diritto di eleggere e di essere eletti a parità di condizioni con tutti gli altri cittadini.
Tali norme presentano evidenti somiglianze con quanto stabilito dall’articolo 48 della Costituzione italiana, in base al quale “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”. E, tuttavia, un’unica previsione normativa riesce a differenziare in modo profondo, anche su questo punto, le due Costituzioni: secondo la Legge fondamentale sovietica, infatti, il diritto di presentare candidati era assicurato soltanto alle organizzazioni del Partito comunista, ai sindacati, alle cooperative, alle organizzazioni della gioventù e alle associazioni culturali. Il Partito comunista era, dunque, la sola formazione politica legittimata a presentare candidati.

Per quanto riguarda le norme relative ai diritti e agli obblighi fondamentali dei cittadini, contenute nel capitolo X della Costituzione dell’URSS, le somiglianze con la Costituzione italiana del 1947 sono solo apparenti. Nella formulazione di tali previsioni, in effetti, il modello russo ebbe una qualche influenza sui Costituenti. E, tuttavia, nel quadro normativo complessivo della nostra Carta repubblicana, le norme sui diritti e sui doveri assumono un significato profondamente diverso da quello che formule a prima vista analoghe avevano nella Legge fondamentale sovietica del 1936. Vediamo perchè.
Ai cittadini dell’URSS la Costituzione di Stalin riconosceva il diritto al lavoro, vale a dire il “diritto di ricevere un lavoro garantito e retribuito secondo la quantità e la qualità [delle loro prestazioni]”, il diritto al riposo, il diritto all’assistenza materiale durante la vecchiaia (e in caso di malattia e di perdita della capacità lavorativa), il diritto all’istruzione. Essa, inoltre, prevedeva la parità tra uomo e donna e l’assoluto rispetto del principio di eguaglianza sostanziale. In altri termini, la Costituzione sovietica prescriveva una tutela molto forte dei cosiddetti “diritti sociali”, che assumevano (e tuttora assumono) la forma di “libertà positive” (anche dette “libertà nello Stato”).
Anche la nostra Costituzione, in ossequio al principio di eguaglianza sostanziale, riconosciuto dal secondo comma dell’articolo 3, riconosce i diritti sociali: il diritto alla salute (articolo 32), il diritto all’istruzione (articolo 34), il diritto al lavoro (articoli 4, 35 e 36), ecc. Tali diritti hanno la forma delle “libertà positive” poiché i pubblici poteri devono intervenire fornendo i mezzi necessari per il loro pieno esercizio (ospedali, scuole, ecc.). Ma gli interventi in questione si devono muovere sempre all’interno di un sistema economico “misto”, che riconosce la libera iniziativa economica e la proprietà privata. Il che non avveniva ovviamente nell’ordinamento dell’Unione sovietica. E, difatti, la Costituzione staliniana prevedeva, ad esempio, che il diritto al lavoro sarebbe stato assicurato “dall’organizzazione socialista dell’economia nazionale”.
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Procedendo nella lettura delle norme della Costituzione staliniana notiamo subito tante altre importanti differenze con le previsioni della nostra Carta repubblicana. Innanzitutto riguardo all’organizzazione dello Stato. In base a quanto si poteva leggere nel secondo capitolo della Legge fondamentale sovietica del 1936, l’URSS era uno Stato federale formato sulla base dell’unione volontaria, a parità di diritti, di una serie di Repubbliche socialiste.
Le competenze dell’Unione, espressamente elencate nel secondo capitolo della Costituzione sovietica, erano molto significative, riguardando la politica estera (rappresentanza dell’Unione nelle relazioni internazionali, conclusione e ratifica dei trattati con altri Stati, questioni di guerra e di pace), la garanzia del rispetto delle norme della Costituzione stessa e l’eventuale ampliamento degli Stati membri della federazione, la difesa e la sicurezza dello Stato, la politica economica e altre importanti materie.
A capo del potere statale dell’URSS era il Soviet Supremo dell’URSS, organo elettivo al quale spettava la funzione legislativa. Ogni Repubblica federata aveva, poi, un proprio Soviet Supremo, che svolgeva anch’esso, in conformità alle previsioni della Costituzione sovietica, la funzione legislativa. La funzione esecutiva e quella amministrativa dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche era attribuita al Consiglio dei commissari del popolo dell’URSS. L’organo esecutivo della singola repubblica federata era il Consiglio dei commissari del popolo della repubblica federata.
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Per il Presidente del Consiglio Berlusconi la Costituzione italiana, se non proprio un manifesto comunista, è comunque un documento che risente, in misura notevole, dell’influenza esercitata dall’Unione sovietica sui nostri Padri costituenti. Il Premier espresse questa sua idea già nell’aprile del 2003, a Torino, in un ormai celebre convegno della Confindustria, quando attaccò gli articoli 41 e seguenti della Carta repubblicana, che, a suo dire, risentirebbero appunto di implicazioni “che fanno riferimento alla cultura e alla costituzione sovietica”.
Berlusconi ha successivamente ribadito il concetto, nel febbraio di quest’anno, nei concitati giorni in cui si consumava il conflitto con il Capo dello Stato relativamente alla triste vicenda di Eluana Englaro. Anche in quell’occasione il Capo del Governo disse che la Costituzione è “una legge fatta molti anni fa sotto l’influsso di una fine di una dittatura e con la presenza al tavolo di forze ideologizzate che hanno guardato alla Costituzione russa come un modello”. Insomma, la nostra legge fondamentale, in molte sue parti, sarebbe la traduzione normativa dei principi e dell’ideologia comunista. Tale rappresentazione corrisponde a verità? Ha qualche fondamento?
L’Assemblea costituente italiana svolse i suoi lavori dal 25 giugno 1946 al 31 gennaio 1948, al tempo in cui era in vigore la “Costituzione di Stalin” del 1936. Quest’ultima definiva l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) come uno “Stato socialista di operai e di contadini”. Stabiliva che la “base politica dell’URSS” fosse costituita “dai Soviet dei deputati dei lavoratori, sorti e consolidatisi in seguito al rovesciamento del potere dei proprietari fondiari e dei capitalisti e alla conquista della dittatura del proletariato”. E prevedeva che tutto il potere nell’URSS appartenesse “ai lavoratori della città e della campagna, rappresentati dai Soviet dei deputati dei lavoratori”.
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