
Come ricorderete, nel novembre dello scorso anno la Corte europea dei diritti dell’uomo si era pronunciata sulla questione dell’esposizione dei crocifissi nelle aule scolastiche italiane, sulla base del ricorso presentato dall’ormai celebre signora Lautsi.
Il giudice di Strasburgo, in quell’occasione, aveva affermato che l’esposizione obbligatoria del simbolo costituisce “una violazione del diritto dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni”, nonché della libertà di religione degli stessi alunni.
Il Governo ha chiesto ed ottenuto successivamente un riesame della pronuncia da parte della Grande Camera della Corte. Ieri si è svolta l’udienza, ma bisognerà attendere ancora un po’ per il verdetto finale. In udienza, da un lato, il giudice Nicola Lettieri, rappresentante dello Stato italiano, ha sostenuto che non vi sarebbe alcun pregiudizio per la cittadina ricorrente…

Si racconta di un semplice mugnaio che, agli inizi del 1700, seppe tenere testa all’Imperatore di Prussia Federico II, il quale voleva espropriargli il mulino, colpevole di rovinare la vista del suo nuovo castello di Sans Souci. Il mugnaio non volle cedere in alcun modo alla richiesta. E alle minacce del suo illustre interlocutore egli rispose che c’era pur sempre un giudice a Berlino, dal quale avrebbe potuto ottenere giustizia. Fu l’Imperatore così a dover cedere.
Oggi quel giudice è sempre più spesso la Corte europea dei diritti dell’uomo, che non ha sede a Berlino ma a Strasburgo. Ad essa si è rivolta, tempo addietro, la signora Soile Lautsi Albertin, cittadina italiana originaria della Finlandia, che nel 2002 aveva chiesto all’istituto comprensivo statale di Abano Terme (Padova), frequentato dai suoi figli, di togliere i crocifissi dalle aule in nome del principio di laicità dello Stato. Contro il rifiuto opposto dalla direzione della scuola la signora aveva fatto ricorso al Tar.
Le norme che prevedevano l’esposizione del crocifisso nelle scuole erano state sottoposte anche al giudizio della Corte costituzionale, la quale però non era entrata nel merito della questione, rilevando che tali previsioni erano contenute in regolamenti e non in atti aventi valore di legge, non potendo quindi essere giudicate in quella sede.