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Leggiamo la Costituzione: l'appello sulla libertà di stampa di Repubblica e l'articolo 21 (decima parte)

pubblicato da Alessandro

Firma della Costituzione

[Le “puntate” precedenti: prima parte, seconda parte, terza parte, quarta parte, quinta parte, sesta parte, settima parte, ottava parte, nona parte]

Possiamo trarre, a questo punto arrivati, alcune conclusioni. Si può affermare, innanzitutto, che la libertà di stampa, profilo della più ampia libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta e garantita dall’articolo 21 della Costituzione italiana, ha un ruolo fondamentale per la democrazia. Essa, in primo luogo, in quanto contenuto della libertà di espressione, costituisce una manifestazione insopprimibile della dignità umana e, come tale, va tutelata nel modo più ampio possibile. In secondo luogo, tale libertà consente la diffusione delle informazioni relative ai fatti (o alle interpretazioni correnti dei fatti) che abbiano rilevanza per la gestione della cosa pubblica.

In un ordinamento nel quale la sovranità appartiene ai cittadini, questi ultimi devono continuamente vigilare affinchè i propri rappresentanti esercitino in modo responsabile le funzioni che sono state loro delegate. La stampa, insieme a tutti gli altri mezzi d’informazione, assolve, pertanto, un ruolo insostituibile: essa dà all’opinione pubblica la “vista” sui fatti. Proprio per questo il pluralismo della stampa e, più in generale, delle fonti di informazione è una condizione necessaria per la sopravvivenza di una sana democrazia.

L’appello di Repubblica evidenzia un problema che non può essere liquidato senza un’attenta osservazione delle condizioni in cui attualmente versa l’informazione in Italia. Su questo versante, assistiamo quotidianamente ad episodi molto inquietanti. E la decisione del Presidente del Consiglio di citare in giudizio, al fine di ottere un risarcimento di considerevole entità, un giornale che gli ha posto delle domande riguardanti fatti che hanno una indubbia rilevanza pubblica non può che destare preoccupazioni, poiché le pressioni che il Capo del Governo può esercitare sui giudici chiamati a decidere la causa sono, com’è evidente, notevoli. Esiste, poi, una ragione d’inopportunità che avrebbe dovuto indurre il Premier ad astenersi da simili iniziative.

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Leggiamo la Costituzione: l'appello sulla libertà di stampa di Repubblica e l'articolo 21 (nona parte)

pubblicato da Alessandro

Firma della Costituzione

[Le “puntate” precedenti: prima parte, seconda parte, terza parte, quarta parte, quinta parte, sesta parte, settima parte, ottava parte]

Un’altra importante previsione contenuta nell’articolo 21 della Costituzione è quella secondo la quale “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”. Lo scopo di tale norma è quello di promuovere la diffusione delle informazioni relative all’identità dei proprietari e dei finanziatori dei giornali. E ciò al fine di consentire una lettura critica e consapevole degli stessi, da parte dell’opinione pubblica.

L’orientamento di un quotidiano o di un periodico può essere meglio compreso se si sa a chi (direttamente o indirettamente) fa capo quel giornale. E poco importa (o meglio: poco dovrebbe importare, per un’opinione pubblica attenta e severa) che poi il proprietario (o il finanziatore) asserisca la propria estraneità alla linea editoriale del giornale o che il direttore dello stesso proclami pubblicamente la propria autonomia.

La conoscenza dei proprietari dei giornali è ovviamente una condizione necessaria affinché possa impedirsi il fenomeno della concentrazione delle testate, incompatibile con le esigenze di pluralismo dell’informazione proprie di una sana democrazia.

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Leggiamo la Costituzione: l'appello sulla libertà di stampa di Repubblica e l'articolo 21 (ottava parte)

pubblicato da Alessandro

Firma della Costituzione

[Le “puntate” precedenti: prima parte, seconda parte, terza parte, quarta parte, quinta parte, sesta parte, settima parte]

La libertà di cronaca costituisce una particolare espressione del diritto di manifestazione del pensiero. Abbiamo visto quanto sia importante la conoscenza dei fatti (o anche solo delle possibili interpretazioni dei fatti) rilevanti per l’opinione pubblica. Tra questi, certamente possono avere un’importanza significativa le vicende giudiziarie riguardanti gli uomini politici.

L’attuale articolo 684 del codice penale, che punisce chiunque pubblica, in tutto od in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione, ha suscitato non poche perplessità tra gli studiosi, poiché contiene una previsione eccessivamente rigida e non del tutto in armonia con le esigenze di garanzia del diritto di cronaca. Accese polemiche ha poi scatenato il disegno di legge sulle intercettazioni attualmente al vaglio delle Camere, che, da un lato, intende regolamentare in senso più restrittivo l’uso delle intercettazioni telefoniche in ambito giudiziario e, dall’altro, limitare sensibilmente la possibilità di pubblicare, da parte dei giornalisti, il contenuto delle stesse. Tale disegno tende a tutelare molto più incisivamente il diritto alla riservatezza di indagati e imputati, riducendo sensibilmente gli ambiti di esercizio del diritto di informazione. Non è questa la sede per un esame approfondito del testo, ma una considerazione generale può essere comunque svolta.

Benché la libertà di cronaca, come tutti i diritti (e, in definitiva, i valori) costituzionali, vada bilanciata con altri diritti (e valori), il bilanciamento stesso non può essere “cieco”: deve tener conto dei fatti rilevanti nel contesto di riferimento. Così la riservatezza di chi ricopre incarichi pubblici (e ancor più quella di chi assume compiti istituzionali di governo) non può avere la stessa estesione della privacy di un comune cittadino.

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Leggiamo la Costituzione: l'appello sulla libertà di stampa di Repubblica e l'articolo 21 (settima parte)

pubblicato da Alessandro

Firma della Costituzione

[Le “puntate” precedenti: prima parte, seconda parte, terza parte, quarta parte, quinta parte, sesta parte]

La previsione contenuta nello stesso articolo 21 della Costituzione, secondo cui “Sono vietate le pubblicazioni a stampa … contrarie al buon costume”, non impone la richiesta di autorizzazioni e non legittima alcuna forma di censura (entrambe - è bene ribadirlo - tassativamente vietate dallo stesso articolo). Pertanto, in caso di violazione del limite del buon costume, il solo strumento utilizzabile sarà ancora una volta il sequestro.

Ma cosa deve intendersi per “buon costume”? La Corte costituzionale ha chiarito che tale espressione, nell’uso che ne fa l’articolo 21 della Costituzione, “non può essere fatta coincidere con la morale o la coscienza etica”, dal momento che la legge morale vive nella coscienza individuale e non può formare oggetto di un regolamento legislativo. Sarebbe troppo pericoloso dare un contenuto così ampio e indeterminato a tale limite. E chi interpretebbe i principi morali da far valere? Il legislatore? Significherebbe attribuirgli un potere straordinario.

La Consulta ha collegato invece tale concetto alla tutela della sfera del pudore sessuale. Più precisamente, il “buon costume” risulterebbe “da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori, sia soprattutto nell’ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge e del sentimento morale dei giovani, aprendo la via al mal costume, con la possibilità di comportare anche la perversione dei costumi, il prelavere cioè di regole e comportamenti contrari ed opposti”.

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Leggiamo la Costituzione: l'appello sulla libertà di stampa di Repubblica e l'articolo 21 (sesta parte)

pubblicato da Alessandro

Firma della Costituzione

[Le “puntate” precedenti: prima parte, seconda parte, terza parte, quarta parte, quinta parte]

Il fatto che “tutti” abbiano il diritto di manifestare, con ogni mezzo, il proprio pensiero non può certo significare che ad ognuno debba essere effettivamente assicurata la materiale disponibilità di tutti gli strumenti di diffusione esistenti. Il che sarebbe impossibile. Più realisticamente - come ha chiarito la Corte costituzionale - la disposizione normativa contenuta nell’articolo 21 prevede che a tutti la legge debba garantire la “giuridica possibilità” di usare i mezzi di diffusione del pensiero, “con le modalità ed entro i limiti resi eventualmente necessari dalle particolari caratteristiche dei singoli mezzi o dalla esigenza di assicurare l’armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o dalla tutela di altri interessi costituzionalmente apprezzabili”. Dunque, a nessuno può essere generalmente precluso l’accesso ai mezzi di diffusione del pensiero, anche se poi tale diritto va bilanciato con altri diritti e valori.

Il problema dell’accesso ai mezzi di diffusione del pensiero, che - com’è evidente - riveste un ruolo fondamentale in una democrazia, si pone soprattutto riguardo alla stampa e alle telecomunicazioni. La formazione di un’opinione pubblica consapevole dipende, in buona misura, dal pluralismo dell’informazione. Anche se si ritiene che non esistano fatti, ma solo interpretazioni, è necessario pur sempre ascoltare tutte le interpretazioni correnti di un medesimo fatto per formarsi un’idea sufficientemente consapevole di quanto sia realmente accaduto. In Italia, com’è noto, il pluralismo nell’informazione non è adeguatamente garantito, come testimoniano numerose sentenze della Corte costituzionale. Si tratta di una carenza che si ripercuote, per le ragioni che abbiamo visto, sul corretto funzionamento del sistema istituzionale democratico.

Limitando l’attenzione alla stampa, secondo la normativa vigente, con tale termine si indica ogni riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinata alla pubblicazione (libri, stampa periodica - quotidiani e riviste -, opuscoli, manifesti, ecc.). L’articolo 21 vieta ogni forma di “autorizzazione” o “censura” della stampa. Per “autorizzazione” si intende un consenso preventivo alla pubblicazione: essa precede la stampa dello scritto. Per “censura” un’approvazione preventiva dello stampato: essa interviene direttamente su quest’ultimo, prima della sua diffusione. Nessuna di queste forme di controllo è ammessa nel nostro ordinamento. L’unica limitazione consentita è il sequestro, ma per adottare tale provvedimento sono necessarie due condizioni.

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Leggiamo la Costituzione: l'appello sulla libertà di stampa di Repubblica e l'articolo 21 (quinta parte)

pubblicato da Alessandro

Firma della Costituzione

[Le “puntate” precedenti: prima parte; seconda parte; terza parte; quarta parte].

La Costituzione italiana riconosce e tutela la libertà di manifestazione del proprio pensiero e la libertà di stampa (che della prima rappresenta una fondamentale declinazione). L’articolo 21 prevede, infatti, che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

Il riconoscimento della libertà di espressione non è direttamente ed esclusivamente funzionale alla salvaguardia della democrazia. Tale libertà, infatti, non è assicurata soltanto nella misura in cui serva a garantire la sopravvivenza e lo sviluppo delle istituzioni democratiche, poiché, se così fosse, rimarrebbero sprovviste di tutela tutte quelle manifestazioni del pensiero che le pubbliche autorità ritenessero inutili a tale scopo. Il che, a ben vedere, sarebbe… poco democratico! La libertà di espressione, invece, è pienamente riconosciuta in quanto insopprimibile manifestazione della persona umana. L’uomo vive anche, e soprattutto, esprimendo il proprio pensiero (“con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”). Negargli tale facoltà significherebbe attentare alla sua stessa dignità.

Il riconoscimento della libertà di espressione non è, tuttavia, assoluto (come nessun valore costituzionale, del resto, che deve sempre confrontarsi ed essere “bilanciato” con gli altri valori previsti dalla Carta repubblicana). Il rispetto della dignità altrui costituisce un primo limite implicito. Un altro - questa volta espresso - è previsto, poi, dallo stesso articolo 21: è il buon costume, sul quale torneremo più avanti. In democrazia, pertanto, tutti possono esprimere liberamente il proprio pensiero, ma devono assumersi la responsabilità di quello che dicono.

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Leggiamo la Costituzione: l'appello sulla libertà di stampa di Repubblica e l'articolo 21 (quarta parte)

pubblicato da Alessandro

Firma della Costituzione

Il ruolo di sovrano che il cittadino (ogni cittadino) assume in democrazia comporta onori, ma ovviamente anche oneri, responsabilità. Uno di questi è il “dovere” di tenersi informato. Non si tratta certamente di un dovere giuridico in senso stretto, sanzionabile con strumenti legali, ma più che altro di un dovere civico. Si potrebbe discutere anzi di una specie di diritto/dovere di informazione.

La ragione che giustifica tale “dovere” è del tutto evidente: soltanto attraverso un’adeguata informazione su cosa accade nel proprio Paese e nel resto del mondo il cittadino sovrano può eleggere consapevolmente i propri rappresentanti politici (esercitando così la sovranità nelle forme della democrazia rappresentativa), esprimere la propria preferenza, in modo altrettanto consapevole, ai referendum che dovessero essere indetti (democrazia diretta) o iscriversi (o non iscriversi), sempre in modo coscienzioso, ad un partito politico o ad un sindacato (democrazia partecipativa). E così via.

La conoscenza dei fatti è, quindi, un presupposto fondamentale per un consapevole esercizio della sovranità popolare, in tutte le sue forme. Qui però ci troviamo di fronte ad un problema di non poco conto. Sempre più spesso si sente ripetere che non esistono fatti, ma solo interpretazioni (vecchia idea formulata già da Friedrich Nietzsche). Quante volte abbiamo sentito in televisione o letto sui giornali che non esistono osservatori obiettivi ed imparziali e che il giornalismo è sempre, in qualche modo, “di parte”? Che ognuno ha i suoi preorientamenti (o pregiudizi), che ne deformano la percezione della realtà, e che, pertanto, la ricostruzione di un evento non è mai del tutto asettica e neutrale? E’ questa un’idea che non mi convince, per ragioni che sarebbe troppo lungo esporre in questa sede, ma prendiamola pure per buona.

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Leggiamo la Costituzione: l'appello sulla libertà di stampa di Repubblica e l'articolo 21 (terza parte)

pubblicato da Alessandro

Firma della Costituzione

La sovranità popolare richiede, pertanto, ai cittadini un impegno considerevole. Non basta delegare il potere ai parlamentari nazionali e ai rappresentanti politici locali. E’ necessario usare tutti gli strumenti che la Costituzione prevede come forme di esercizio della sovranità (referendum, petizioni, iniziative legislative popolari, partecipazione alla vita politica). La democrazia è, dunque, un regime che richiede molto ai cittadini, i quali assumono il ruolo di sovrani e non di sudditi. Ma la sovranità popolare incontra anche dei limiti. L’articolo 139 ne prevede uno espresso: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Il che significa (almeno) che la monarchia in Italia non può essere reintrodotta in forme legali (e un eventuale referendum con cui si chiedesse agli italiani di scegliere tra monarchia e repubblica avrebbe solo la parvenza della legalità ma concretizzerebbe, in realtà, un vero e proprio colpo di stato).

Gli studiosi e la Corte costituzionale hanno individuato, oltre a quello sopra indicato, anche altri limiti alla revisione costituzionale (e dunque alla volontà popolare): i principi fondamentali (articoli 1-11 della Costituzione) e i diritti inviolabili della persona umana (articoli 13 e seguenti). Nessuna maggioranza parlamentare potrebbe mai decidere, ad esempio, di sopprimere la libertà di espressione o di cancellare il principio di eguaglianza. Neanche avvalendosi del procedimento di revisione costituzionale previsto dall’articolo 138 della Costituzione.

La presenza di questi limiti consente di parlare, più precisamente, di democrazia costituzionale, ossia di un ordinamento in cui il principio di sovranità popolare coesiste con il riconoscimento di alcuni principi fondamentali e diritti inviolabili. Il popolo sovrano, nella democrazia costituzionale, è stato paragonato all’eroe greco Ulisse, che ascolta i canti delle sirene legato all’albero della nave. Come Ulisse, anche il popolo sovrano si è autoimposto dei vincoli che gli impediscono di cadere preda delle “illusioni” di “uomini della provvidenza” che promettono soluzioni facili a tutti i problemi in cambio del potere assoluto.

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Leggiamo la Costituzione: l'appello sulla libertà di stampa di Repubblica e l'articolo 21 (seconda parte)

pubblicato da Alessandro

Firma costituzione

L’appello sulla libertà di stampa pubblicato su Repubblica e firmato da Franco Cordero, Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky, ha riscosso, ad oggi, centinaia di migliaia di adesioni. Gli appellanti si mostrano allarmati dagli attacchi dell’attuale Presidente del Consiglio dei ministri ad alcuni giornali italiani e stranieri (e soprattutto al quotidiano Repubblica, citato in giudizio da Berlusconi per diffamazione).

Ma prima di interrogarci su cosa stia effettivamente accadendo nel nostro Paese è bene chiederci perchè la libertà di stampa sia così importante per una democrazia. Per rispondere occorre chiarire cosa si intende, innanzitutto, per “democrazia” e per “libertà di stampa”. Non esiste ovviamente una definizione pacifica di democrazia. Sul concetto, sulla storia, sulle forme e sugli istituti della democrazia si sono versati fiumi di inchiostro nel corso dei secoli. Ma per non perderci in discussioni astratte e teoriche, per le quali non è certo questa la sede, proviamo a guardare cosa dice la Costituzione italiana al riguardo.

L’articolo 1 definisce l’Italia come una “Repubblica democratica fondata sul lavoro” e chiarisce, subito dopo, che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Secondo la legge fondamentale, dunque, la nostra forma di Stato è “democratica”. Il che vuol dire che viviamo in un ordinamento nel quale “la sovranità appartiene al popolo”. La democrazia è quella forma di Stato in cui si riconosce il principio di sovranità popolare. Dire però che il popolo è sovrano non significa affermare che la sua volontà non incontra alcun limite. Il popolo può esercitare la sovranità soltanto nelle “forme” e nei “limiti” della Costituzione, come recita l’articolo 1. Ma quali sono queste forme e questi limiti?

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Leggiamo la Costituzione: l'appello sulla libertà di stampa di Repubblica e l'articolo 21 (prima parte)

pubblicato da Alessandro

La firma della Costituzione

Sul sito di Repubblica, da diversi giorni, è leggibile un appello sulla libertà di stampa, autori del quale sono tre dei più autorevoli giuristi italiani viventi: Franco Cordero, Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky. Allarmati dagli attacchi dell’attuale Presidente del Consiglio dei ministri ad alcuni giornali italiani e stranieri (e soprattutto al quotidiano Repubblica, dallo stesso Berlusconi citato in giudizio per diffamazione), i tre firmatari dell’appello denunciano “un tentativo di ridurre al silenzio la libera stampa, di anestetizzare l’opinione pubblica, di isolarci dalla circolazione internazionale delle informazioni, in definitiva di fare del nostro Paese un’eccezione della democrazia”.

“Le domande poste al Presidente del Consiglio sono domande vere, che hanno suscitato interesse non solo in Italia ma nella stampa di tutto il mondo. Se le si considera ‘retoriche’, perché suggerirebbero risposte non gradite a colui al quale sono rivolte, c’è un solo, facile, modo per smontarle: non tacitare chi le fa, ma rispondere”, precisano ancora gli Autori del documento, che infine esprimono stupore e preoccupazione per il fatto che “queste iniziative non siano non solo stigmatizzate concordemente, ma nemmeno riferite, dagli organi d’informazione e che vi siano giuristi disposti a dare loro forma giuridica, senza considerare il danno che ne viene alla stessa serietà e credibilità del diritto”.

Se i primi sottoscrittori dell’appello sono tre personalità di straordinaria levatura, autori di testi sui quali si sono formate intere generazioni di giuristi, colpisce anche la presenza, tra coloro che hanno successivamente aderito all’iniziativa, di altri grandi studiosi e intellettuali di fama internazionale. Tra questi ricordo soltanto il sociologo e politologo Anthony Giddens, i sociologi Zygmunt Bauman e Ulrich Beck, l’etnologo e antropologo Marc Augè e la scrittrice sudafricana, premio nobel per la letteratura nel 1991, Nadine Gordimer. A prescindere dalle preferenze e inclinazioni politiche di ognuno di noi, le adesioni di tali personalità ci impongono quanto meno di prendere in considerazione le preoccupazioni esposte nel documento pubblicato da Repubblica. Cosa sta accadendo nel nostro Paese? E’ davvero in pericolo la libertà di stampa (e, più in generale, la libertà di manifestazione del nostro pensiero)? E cosa si intende per libertà di stampa? Perchè è così importante per una democrazia? Nelle prossime puntate proveremo a dare qualche risposta. (Continua …).

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