
[Le “puntate” precedenti: prima parte, seconda parte, terza parte, quarta parte, quinta parte, sesta parte, settima parte, ottava parte, nona parte]
Possiamo trarre, a questo punto arrivati, alcune conclusioni. Si può affermare, innanzitutto, che la libertà di stampa, profilo della più ampia libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta e garantita dall’articolo 21 della Costituzione italiana, ha un ruolo fondamentale per la democrazia. Essa, in primo luogo, in quanto contenuto della libertà di espressione, costituisce una manifestazione insopprimibile della dignità umana e, come tale, va tutelata nel modo più ampio possibile. In secondo luogo, tale libertà consente la diffusione delle informazioni relative ai fatti (o alle interpretazioni correnti dei fatti) che abbiano rilevanza per la gestione della cosa pubblica.
In un ordinamento nel quale la sovranità appartiene ai cittadini, questi ultimi devono continuamente vigilare affinchè i propri rappresentanti esercitino in modo responsabile le funzioni che sono state loro delegate. La stampa, insieme a tutti gli altri mezzi d’informazione, assolve, pertanto, un ruolo insostituibile: essa dà all’opinione pubblica la “vista” sui fatti. Proprio per questo il pluralismo della stampa e, più in generale, delle fonti di informazione è una condizione necessaria per la sopravvivenza di una sana democrazia.
L’appello di Repubblica evidenzia un problema che non può essere liquidato senza un’attenta osservazione delle condizioni in cui attualmente versa l’informazione in Italia. Su questo versante, assistiamo quotidianamente ad episodi molto inquietanti. E la decisione del Presidente del Consiglio di citare in giudizio, al fine di ottere un risarcimento di considerevole entità, un giornale che gli ha posto delle domande riguardanti fatti che hanno una indubbia rilevanza pubblica non può che destare preoccupazioni, poiché le pressioni che il Capo del Governo può esercitare sui giudici chiamati a decidere la causa sono, com’è evidente, notevoli. Esiste, poi, una ragione d’inopportunità che avrebbe dovuto indurre il Premier ad astenersi da simili iniziative.

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Un’altra importante previsione contenuta nell’articolo 21 della Costituzione è quella secondo la quale “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”. Lo scopo di tale norma è quello di promuovere la diffusione delle informazioni relative all’identità dei proprietari e dei finanziatori dei giornali. E ciò al fine di consentire una lettura critica e consapevole degli stessi, da parte dell’opinione pubblica.
L’orientamento di un quotidiano o di un periodico può essere meglio compreso se si sa a chi (direttamente o indirettamente) fa capo quel giornale. E poco importa (o meglio: poco dovrebbe importare, per un’opinione pubblica attenta e severa) che poi il proprietario (o il finanziatore) asserisca la propria estraneità alla linea editoriale del giornale o che il direttore dello stesso proclami pubblicamente la propria autonomia.
La conoscenza dei proprietari dei giornali è ovviamente una condizione necessaria affinché possa impedirsi il fenomeno della concentrazione delle testate, incompatibile con le esigenze di pluralismo dell’informazione proprie di una sana democrazia.

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La libertà di cronaca costituisce una particolare espressione del diritto di manifestazione del pensiero. Abbiamo visto quanto sia importante la conoscenza dei fatti (o anche solo delle possibili interpretazioni dei fatti) rilevanti per l’opinione pubblica. Tra questi, certamente possono avere un’importanza significativa le vicende giudiziarie riguardanti gli uomini politici.
L’attuale articolo 684 del codice penale, che punisce chiunque pubblica, in tutto od in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione, ha suscitato non poche perplessità tra gli studiosi, poiché contiene una previsione eccessivamente rigida e non del tutto in armonia con le esigenze di garanzia del diritto di cronaca. Accese polemiche ha poi scatenato il disegno di legge sulle intercettazioni attualmente al vaglio delle Camere, che, da un lato, intende regolamentare in senso più restrittivo l’uso delle intercettazioni telefoniche in ambito giudiziario e, dall’altro, limitare sensibilmente la possibilità di pubblicare, da parte dei giornalisti, il contenuto delle stesse. Tale disegno tende a tutelare molto più incisivamente il diritto alla riservatezza di indagati e imputati, riducendo sensibilmente gli ambiti di esercizio del diritto di informazione. Non è questa la sede per un esame approfondito del testo, ma una considerazione generale può essere comunque svolta.
Benché la libertà di cronaca, come tutti i diritti (e, in definitiva, i valori) costituzionali, vada bilanciata con altri diritti (e valori), il bilanciamento stesso non può essere “cieco”: deve tener conto dei fatti rilevanti nel contesto di riferimento. Così la riservatezza di chi ricopre incarichi pubblici (e ancor più quella di chi assume compiti istituzionali di governo) non può avere la stessa estesione della privacy di un comune cittadino.