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“Berlusconi non si è mai sottratto ai giudici”
Angelino Alfano |
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Con 169 voti favorevoli, 26 contrari e 3 astenuti il “legittimo impedimento” è diventato legge ieri grazie al Senato. Il provvedimento che consentirà al presidente del Consiglio e ai Ministri di sottrarsi alle convocazioni in sede giudiziaria è stato approvato dopo la richiesta dell’ennesimo voto di fiducia (il 31esimo) chiesto dall’amministrazione di Silvio Berlusconi.
Vero e proprio uomo dei record il leader del Popolo delle Libertà è riuscito, in questo mandato, a chiedere più voti di fiducia di quanti ne avesse già chiesti in passato. Nel secondo Governo, durato 3 anni e dieci mesi, Silvio Berlusconi riuscì ad avvallersi di ben 29.
La fiducia che veniva chiesta ogni 90 giorni (circa) oggi viene pretesa ogni 21 malgrado la maggioranza, forte e solida, su cui può contare il Presidente del Consiglio che, fanno già sapere dalla Procura di Milano, non potrà sottrarsi ai processi aperti nei suoi confronti.
Continua a leggere: Il legittimo impedimento visto da destra e da sinistra
Dopo il “lodo Schifani” e il “lodo Alfano” potrebbe arrivare un terzo “lodo”, questa volta firmato Ghedini. L’obiettivo è sempre lo stesso: quello di bloccare i processi del Presidente del Consiglio.
La prima soluzione alla quale i parlamentari-legali del Premier hanno pensato, la più efficace, è stata quella dell’introduzione della “prescrizione breve”, che spazzerebbe via in un colpo solo i processi Mills e Mediaset. Oltre al Presidente della Repubblica, avrebbero manifestato però il proprio dissenso la Bongiorno ed autorevoli esponenti della Lega.
Difficile giustificare al proprio elettorato quella che si risolverebbe sostanzialmente in un’amnistia coinvolgente tanti altri processi oltre a quelli del Premier. Ed ecco allora l’ipotesi di un “lodo Ghedini“, una norma, magari inserita al volo in qualche proveddimento in corso di approvazione, che più o meno dovrebbe recitare: “Per i reati commessi dalle alte cariche il tribunale competente è quello di Roma”.
Foto | Flickr

È iniziata da pochi minuti il live blogging di Paolo Biondani dal palazzo della Consulta dove si sta decidendo la correttezza del Lodo Alfano. Presenti in aula quasi 50 giornalisti, italiani e stranieri. Alle 9.38 sono stati fatti accomodare fuori dall’aula fotografi e cronisti televisivi.
9.59 Stando a quanto riportato in home page dal Corriere della Sera è possibile che la decisa prevista oggi dalla Consulta slitti di una settimana.
Continua a leggere: Consulta sul Lodo Alfano, si attende la decisione nel pomeriggio

[Le “puntate” precedenti: prima parte, seconda parte, terza parte, quarta parte, quinta parte, sesta parte, settima parte, ottava parte, nona parte]
Ricapitoliamo. Nel 2003 il Parlamento vara la legge n. 140 (il cosiddetto “lodo Schifani”), che sospende i processi penali in corso per le più alte cariche dello Stato. Essendo dotato di efficacia retroattiva, tale atto trova immediata applicazione anche nei giudizi, allora pendenti, contro il Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi.
In uno dei suddetti procedimenti il giudice solleva questione di legittimità costituzionale su tale normativa, lamentando la violazione di tutta una serie di norme costituzionali (principio di eguaglianza, obbligatorietà dell’azione penale, diritto di difesa, rigidità della Costituzione, ragionevole durata del processo, ecc.). La Corte costituzionale accoglie la questione soltanto in riferimento ad alcuni profili (articoli 3 e 24 della Costituzione: principio di eguaglianza in relazione al diritto di difesa dei soggetti interessati). La misura - dice la Corte - è “generale, automatica e di durata non determinata”. Essa, di fatto, impedisce a chi ricopre una delle alte cariche istituzionali indicate nella legge di difendersi in giudizio. Si rileva, inoltre, la lesione dei diritti della parte civile, del principio di ragionevole durata del processo e l’ingiustificata differenziazione tra le posizioni dei Presidenti degli organi interessati e dei componenti di questi ultimi, in riferimento alle garanzie che in tal modo vengono assicurate ai primi (e non ai secondi).
Con la sentenza n. 24 del 2004, la Corte annulla, pertanto, l’articolo 1, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Tale articolo, tuttavia, conteneva anche una norma di rinvio alle disposizioni del codice penale sulla sospensione dei termini di prescrizione. Anche tale previsione viene dichiarata illegittima, in via conseguenziale, consentendo così il “recupero” del periodo trascorso dall’entrata in vigore della legge ai fini della decorrenza della prescrizione stessa. Nella pronuncia si dichiarano “assorbiti” tutti gli altri vizi denunciati. Il che significa, come si è detto, che la Corte non se ne occupa, lasciando impregiudicate le relative questioni.
Continua a leggere: Leggiamo la Costituzione: speciale "lodo Alfano" (decima parte)

[Le “puntate” precedenti: prima parte, seconda parte, terza parte, quarta parte, quinta parte, sesta parte, settima parte, ottava parte]
Che differenza c’è tra il “lodo Schifani” e il “lodo Alfano“? La legge n. 124 del 2008 contiene alcune disposizioni che intendono superare i rilievi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2004. Innanzitutto, l’articolo 1, comma 2, prevede che “L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione” (come ha di recente fatto, in riferimento ad un procedimento per diffamazione, il Presidente della Camera Fini). In questo modo, si intende garantire il diritto di difesa dei soggetti che rivestono le alte cariche alle quali la misura si riferisce.
In secondo luogo, il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che “La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili”. Il che significa che la misura non impedisce l’assunzione delle prove nei processi in corso (la previsione ha ancora una volta efficacia retroattiva) e in quelli futuri.
In terzo luogo, in base a quanto prevede il quinto comma dell’articolo 1, “La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni”. Quindi, la misura può essere utilizzata per il corso di una sola legislatura (la qual cosa mal si concilia con l’esigenza - che starebbe alla base di tale previsione - di garantire il “sereno esercizio delle funzioni”; non si comprende, infatti, perchè tale bisogno debba essere soddisfatto una sola volta e all’interno di un’unica legislatura…). In base al sesto comma dell’articolo 1, infine, la sospensione non riguarda i processi civili.
Continua a leggere: Leggiamo la Costituzione: speciale "lodo Alfano" (nona parte)

[Le “puntate” precedenti: prima parte, seconda parte, terza parte, quarta parte, quinta parte, sesta parte, settima parte]
Nella sentenza n. 24 del 2004, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 140 del 2003 (il “lodo Schifani“), per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Il ragionamento sviluppato nella motivazione della sentenza è il seguente.
La sospensione dei processi prevista dalla norma impugnata è - dice la Corte - “generale, automatica e di durata non determinata”. E’ generale perchè essa “concerne i processi per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi, che siano extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica”. E’ automatica in quanto “la norma la dispone in tutti i casi in cui la suindicata coincidenza si verifichi, senza alcun filtro, quale che sia l’imputazione ed in qualsiasi momento dell’iter processuale, senza possibilità di valutazione delle peculiarità dei casi concreti”. E, infine, tale sospensione non ha una durata determinata.
Per tutti questi motivi, tale misura creava un regime differenziato riguardo all’esercizio della giurisdizione penale. La Corte ha ritenuto che “L’automatismo generalizzato della sospensione incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell’imputato, al quale è posta l’alternativa tra continuare a svolgere l’alto incarico sotto il peso di un’imputazione che, in ipotesi, può concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l’accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole, rinunciando al godimento di un diritto costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.)”. Ed ancora ha osservato come, “in considerazione dell’interesse generale sotteso alle questioni di legittimità costituzionale”, fosse del tutto ininfluente “l’atteggiamento difensivo assunto dall’imputato nella concretezza del giudizio”. In sostanza, ad essere leso era lo stesso diritto di difesa dei soggetti interessati dall’immunità, che si venivano a trovare costretti a lasciare l’incarico per potersi difendere in giudizio.
Continua a leggere: Leggiamo la Costituzione: speciale "lodo Alfano" (ottava parte)

[Le “puntate” precedenti: prima parte, seconda parte, terza parte, quarta parte, quinta parte, sesta parte]
L’articolo 1 della legge n. 140 del 2003 (il cosiddetto “lodo Schifani“) stabiliva, nel suo primo comma, quanto segue: “Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall’articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall’articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale“.
Il secondo comma dello stesso articolo stabiliva: “Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime”. Il terzo ed ultimo comma prescriveva, infine, che nelle ipotesi previste dai commi precedenti si sarebbero dovute applicare le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale, in base al quale la sospensione dei processi avrebbe determinato la sospensione dei termini di prescrizione del reato (norma molto importante quest’ultima, sulla quale torneremo).
Il “lodo Schifani” fu subito applicato ai processi penali in corso nei confronti dell’allora Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi. Proprio nell’ambito di uno di tali processi fu sollevata, in via incidentale, questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale sull’articolo 1, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Vediamo quali erano i profili di incostituzionalità evidenziati dal giudice che aveva rimesso gli atti alla Corte.
Continua a leggere: Leggiamo la Costituzione: speciale "lodo Alfano" (settima parte)

[Le “puntate” precedenti: prima parte, seconda parte, terza parte, quarta parte, quinta parte]
Perché la legge n. 124 del 2008 viene comunemente chiamata “lodo Alfano“? L’impiego del termine “lodo” per indicare questo tipo di provvedimento non è nuovo. Di “lodo” si parlò già a proposito della legge n. 140 del 2003 (“Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”), meglio conosciuta come “lodo Schifani“.
Le vicende che portarono all’adozione del “lodo Schifani” sono ricostruite nella relativa pagina di Wikipedia, alla quale rinvio. Basti qui ricordare che l’intento che spinse inizialmente l’ex deputato della Margherita Antonio Maccanico a proporre una soluzione al problema dei procedimenti giudiziari a carico del Capo del Governo era quello di evitare che, nel corso del semestre di presidenza italiana del Consiglio europeo, potesse sopraggiungere qualche condanna penale per il Presidente Berlusconi, che avrebbe potuto danneggiare seriamente l’immagine internazionale del nostro Paese.
La presentazione di un maxi-emendamento da parte del senatore Schifani, che stravolse il testo originario, spinse poi a cambiare il nome (giornalistico) del provvedimento: da “lodo Maccanico” l’atto venne quindi trasformato in “lodo Schifani”. La parola “lodo”, che originariamente aveva inteso richiamare l’idea di una negoziazione, di un accordo pacifico tra destra e sinistra, al fine di affrontare la contingenza politica sopra richiamata, finì col perdere ogni significato (il “lodo”, comè noto, è la decisione che conclude un arbitrato e sostituisce integralmente la pronuncia del giudice). L’impiego del termine “lodo” per indicare la legge n. 140 del 2003 e, per analogia, quella più recente del 2008 è, pertanto, del tutto improprio: non c’è stato alcun accordo, ma atti adottati in tutta fretta dalla maggioranza di governo, contro la volontà dell’opposizione.
Continua a leggere: Leggiamo la Costituzione: speciale "lodo Alfano" (sesta parte)

[Le “puntate” precedenti: prima parte, seconda parte, terza parte, quarta parte]
La legge n. 124 del 2008 (“Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato”), meglio nota come “lodo Alfano“, è stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale da parte del Tribunale di Roma e del Tribunale di Milano. Il giudizio di costituzionalità è stato instaurato con il procedimento in via incidentale ed è sorto da processi penali riguardanti il Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi.
Cosa prevede questa legge e perché viene comunemente chiamata “Lodo Alfano”? Cominciamo innanzitutto dal contenuto. L’unico articolo di cui tale atto si compone prevede, al primo comma, che, “salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione”.
Tale comma fa ovviamente salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione. Non poteva essere altrimenti, dal momento che il “lodo Alfano” non è una legge costituzionale, ossia una legge approvata con la procedura aggravata prevista dall’articolo 138 della Costituzione (che richiede, tra l’altro, una doppia approvazione da parte di entrambe le Camere, con il raggiungimento della maggioranza assoluta nella seconda deliberazione), ma una semplice legge ordinaria e, in quanto tale, non può derogare a disposizioni costituzionali.
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