
Nei giorni scorsi Silvio Berlusconi è tornato alla carica con un suo vecchio cavallo di battaglia: l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione di primo grado.
Nella riforma della giustizia a cui stiamo lavorando vogliamo riproporre l’inappellabilità delle sentenze di primo grado. Noi riteniamo che dobbiamo ancora insistere affinché un cittadino accusato di aver commesso un reato e giudicato innocente da un tribunale della Repubblica non debba più essere richiamato in appello con un processo di Cassazione.
Perché i pm lo fanno sempre di ricorrere in Appello anche soltanto per il puntiglio di far vedere che il loro teorema accusatorio era valido, o magari per una antipatia personale o per un pregiudizio politico. Per il cittadino invece é la tragedia, sia per lui che per i suoi cari.
Secondo un sondaggio di SkyTg24 gli italiani sono piuttosto divisi su questo aspetto di riforma della giustizia (il 56% si ritiene favorevole). In alcune nazioni, anche in sistemi giudiziari di tipo accusatorio, è in vigore questa norma: negli Stati Uniti è il 5° emendamento a stabilire che “nessuno può essere processato due volte per la stessa accusa”. Dunque in caso di assoluzione in primo grado in America la pubblica accusa non può ricorrere in appello. Anche in Inghilterra le sentenze di assoluzione chiudono definitivamente la vicenda processuale, riapribile solamente nei casi di difetto di giurisdizione o competenza, o di inosservanza delle norme.

Il dibattito sulla giustizia è sempre più teso tra continue nuove proposte e relative polemiche. Nei giorni scorsi l’Udc, in merito ai problemi giudiziari di Berlusconi, ha proposto il legittimo impedimento (in cambio del blocco del processo breve).
La novità di queste ore, dopo la presentazione di un ddl in tal senso del Pdl, è l’apertura dell’ex ministro ombra della giustizia del Pd, Lanfranco Tenaglia
La maggioranza non lasci cadere a cuor leggero la proposta di Casini sul legittimo impedimento. Il legittimo impedimento e’ un istituto che serve ad equilibrare l’esigenza di svolgimento di funzioni politiche con l’esigenza del processo. Da questo si puo’ partire per vedere se c’e’ spazio per fare una legge seria che tipizzi le ipotesi di legittimo impedimento per funzione politica
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Procedendo nella lettura delle norme della Costituzione staliniana notiamo subito tante altre importanti differenze con le previsioni della nostra Carta repubblicana. Innanzitutto riguardo all’organizzazione dello Stato. In base a quanto si poteva leggere nel secondo capitolo della Legge fondamentale sovietica del 1936, l’URSS era uno Stato federale formato sulla base dell’unione volontaria, a parità di diritti, di una serie di Repubbliche socialiste.
Le competenze dell’Unione, espressamente elencate nel secondo capitolo della Costituzione sovietica, erano molto significative, riguardando la politica estera (rappresentanza dell’Unione nelle relazioni internazionali, conclusione e ratifica dei trattati con altri Stati, questioni di guerra e di pace), la garanzia del rispetto delle norme della Costituzione stessa e l’eventuale ampliamento degli Stati membri della federazione, la difesa e la sicurezza dello Stato, la politica economica e altre importanti materie.
A capo del potere statale dell’URSS era il Soviet Supremo dell’URSS, organo elettivo al quale spettava la funzione legislativa. Ogni Repubblica federata aveva, poi, un proprio Soviet Supremo, che svolgeva anch’esso, in conformità alle previsioni della Costituzione sovietica, la funzione legislativa. La funzione esecutiva e quella amministrativa dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche era attribuita al Consiglio dei commissari del popolo dell’URSS. L’organo esecutivo della singola repubblica federata era il Consiglio dei commissari del popolo della repubblica federata.
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