Lunedì sembrava che stessimo per affiancarci alla Cina, per quanto riguarda la censura sul web. Roberto Maroni, ministro dell’Interno, invocava leggi speciali e misure repressive contro i “siti che incitavano all’odio”. Si parlava anche di “filtrare” gli indirizzi, impedire di visitare alcuni siti. Tralasciando la difficoltà di arrivare a una definizione univoca di cosa inciti all’odio o meno, cosa possa essere ritenuto reato e cosa no, era una proposta da brividi. Censura allo stato puro. Censura di Stato.
Fortunatamente - per ora… - la proposta di Maroni è caduta nel nulla. Ma se volete vedere una democrazia moderna, dove questi sistemi esistono e sono in fase di test, potreste fare un salto in Australia. Una serie di siti - decisi dal governo - finiscono in una black list dei provider, e non puoi vederli (in realtà, puoi, ma non è una procedura semplice, alla portata dell’utente medio): c’è un articolo piuttosto tecnico ma molto interessante a riguardo su downloadblog.
Stefano Rodotà, giurista ed ex Garante per la Privacy, aveva però spiegato bene la situazione, per quanto riguarda le libertà e i reati digitali…
Vi è una vecchia formula che ben conoscono coloro i quali si occupano seriamente di Internet: quel che è illegale offline, è illegale anche online. Tradotto nel linguaggio corrente, questo vuol dire che Internet non è uno spazio privo di regole, un far west dove tutto è possibile, ma che ad esso si applicano le norme che regolano la libertà di espressione.

[Le “puntate” precedenti: prima parte, seconda parte, terza parte, quarta parte, quinta parte]
Il fatto che “tutti” abbiano il diritto di manifestare, con ogni mezzo, il proprio pensiero non può certo significare che ad ognuno debba essere effettivamente assicurata la materiale disponibilità di tutti gli strumenti di diffusione esistenti. Il che sarebbe impossibile. Più realisticamente - come ha chiarito la Corte costituzionale - la disposizione normativa contenuta nell’articolo 21 prevede che a tutti la legge debba garantire la “giuridica possibilità” di usare i mezzi di diffusione del pensiero, “con le modalità ed entro i limiti resi eventualmente necessari dalle particolari caratteristiche dei singoli mezzi o dalla esigenza di assicurare l’armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o dalla tutela di altri interessi costituzionalmente apprezzabili”. Dunque, a nessuno può essere generalmente precluso l’accesso ai mezzi di diffusione del pensiero, anche se poi tale diritto va bilanciato con altri diritti e valori.
Il problema dell’accesso ai mezzi di diffusione del pensiero, che - com’è evidente - riveste un ruolo fondamentale in una democrazia, si pone soprattutto riguardo alla stampa e alle telecomunicazioni. La formazione di un’opinione pubblica consapevole dipende, in buona misura, dal pluralismo dell’informazione. Anche se si ritiene che non esistano fatti, ma solo interpretazioni, è necessario pur sempre ascoltare tutte le interpretazioni correnti di un medesimo fatto per formarsi un’idea sufficientemente consapevole di quanto sia realmente accaduto. In Italia, com’è noto, il pluralismo nell’informazione non è adeguatamente garantito, come testimoniano numerose sentenze della Corte costituzionale. Si tratta di una carenza che si ripercuote, per le ragioni che abbiamo visto, sul corretto funzionamento del sistema istituzionale democratico.
Limitando l’attenzione alla stampa, secondo la normativa vigente, con tale termine si indica ogni riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinata alla pubblicazione (libri, stampa periodica - quotidiani e riviste -, opuscoli, manifesti, ecc.). L’articolo 21 vieta ogni forma di “autorizzazione” o “censura” della stampa. Per “autorizzazione” si intende un consenso preventivo alla pubblicazione: essa precede la stampa dello scritto. Per “censura” un’approvazione preventiva dello stampato: essa interviene direttamente su quest’ultimo, prima della sua diffusione. Nessuna di queste forme di controllo è ammessa nel nostro ordinamento. L’unica limitazione consentita è il sequestro, ma per adottare tale provvedimento sono necessarie due condizioni.

[Le “puntate” precedenti: prima parte; seconda parte; terza parte; quarta parte].
La Costituzione italiana riconosce e tutela la libertà di manifestazione del proprio pensiero e la libertà di stampa (che della prima rappresenta una fondamentale declinazione). L’articolo 21 prevede, infatti, che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
Il riconoscimento della libertà di espressione non è direttamente ed esclusivamente funzionale alla salvaguardia della democrazia. Tale libertà, infatti, non è assicurata soltanto nella misura in cui serva a garantire la sopravvivenza e lo sviluppo delle istituzioni democratiche, poiché, se così fosse, rimarrebbero sprovviste di tutela tutte quelle manifestazioni del pensiero che le pubbliche autorità ritenessero inutili a tale scopo. Il che, a ben vedere, sarebbe… poco democratico! La libertà di espressione, invece, è pienamente riconosciuta in quanto insopprimibile manifestazione della persona umana. L’uomo vive anche, e soprattutto, esprimendo il proprio pensiero (“con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”). Negargli tale facoltà significherebbe attentare alla sua stessa dignità.
Il riconoscimento della libertà di espressione non è, tuttavia, assoluto (come nessun valore costituzionale, del resto, che deve sempre confrontarsi ed essere “bilanciato” con gli altri valori previsti dalla Carta repubblicana). Il rispetto della dignità altrui costituisce un primo limite implicito. Un altro - questa volta espresso - è previsto, poi, dallo stesso articolo 21: è il “buon costume“, sul quale torneremo più avanti. In democrazia, pertanto, tutti possono esprimere liberamente il proprio pensiero, ma devono assumersi la responsabilità di quello che dicono.

Il ruolo di sovrano che il cittadino (ogni cittadino) assume in democrazia comporta onori, ma ovviamente anche oneri, responsabilità. Uno di questi è il “dovere” di tenersi informato. Non si tratta certamente di un dovere giuridico in senso stretto, sanzionabile con strumenti legali, ma più che altro di un dovere civico. Si potrebbe discutere anzi di una specie di diritto/dovere di informazione.
La ragione che giustifica tale “dovere” è del tutto evidente: soltanto attraverso un’adeguata informazione su cosa accade nel proprio Paese e nel resto del mondo il cittadino sovrano può eleggere consapevolmente i propri rappresentanti politici (esercitando così la sovranità nelle forme della democrazia rappresentativa), esprimere la propria preferenza, in modo altrettanto consapevole, ai referendum che dovessero essere indetti (democrazia diretta) o iscriversi (o non iscriversi), sempre in modo coscienzioso, ad un partito politico o ad un sindacato (democrazia partecipativa). E così via.
La conoscenza dei fatti è, quindi, un presupposto fondamentale per un consapevole esercizio della sovranità popolare, in tutte le sue forme. Qui però ci troviamo di fronte ad un problema di non poco conto. Sempre più spesso si sente ripetere che non esistono fatti, ma solo interpretazioni (vecchia idea formulata già da Friedrich Nietzsche). Quante volte abbiamo sentito in televisione o letto sui giornali che non esistono osservatori obiettivi ed imparziali e che il giornalismo è sempre, in qualche modo, “di parte”? Che ognuno ha i suoi preorientamenti (o pregiudizi), che ne deformano la percezione della realtà, e che, pertanto, la ricostruzione di un evento non è mai del tutto asettica e neutrale? E’ questa un’idea che non mi convince, per ragioni che sarebbe troppo lungo esporre in questa sede, ma prendiamola pure per buona.

La sovranità popolare richiede, pertanto, ai cittadini un impegno considerevole. Non basta delegare il potere ai parlamentari nazionali e ai rappresentanti politici locali. E’ necessario usare tutti gli strumenti che la Costituzione prevede come forme di esercizio della sovranità (referendum, petizioni, iniziative legislative popolari, partecipazione alla vita politica). La democrazia è, dunque, un regime che richiede molto ai cittadini, i quali assumono il ruolo di sovrani e non di sudditi. Ma la sovranità popolare incontra anche dei limiti. L’articolo 139 ne prevede uno espresso: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Il che significa (almeno) che la monarchia in Italia non può essere reintrodotta in forme legali (e un eventuale referendum con cui si chiedesse agli italiani di scegliere tra monarchia e repubblica avrebbe solo la parvenza della legalità ma concretizzerebbe, in realtà, un vero e proprio colpo di stato).
Gli studiosi e la Corte costituzionale hanno individuato, oltre a quello sopra indicato, anche altri limiti alla revisione costituzionale (e dunque alla volontà popolare): i principi fondamentali (articoli 1-11 della Costituzione) e i diritti inviolabili della persona umana (articoli 13 e seguenti). Nessuna maggioranza parlamentare potrebbe mai decidere, ad esempio, di sopprimere la libertà di espressione o di cancellare il principio di eguaglianza. Neanche avvalendosi del procedimento di revisione costituzionale previsto dall’articolo 138 della Costituzione.
La presenza di questi limiti consente di parlare, più precisamente, di democrazia costituzionale, ossia di un ordinamento in cui il principio di sovranità popolare coesiste con il riconoscimento di alcuni principi fondamentali e diritti inviolabili. Il popolo sovrano, nella democrazia costituzionale, è stato paragonato all’eroe greco Ulisse, che ascolta i canti delle sirene legato all’albero della nave. Come Ulisse, anche il popolo sovrano si è autoimposto dei vincoli che gli impediscono di cadere preda delle “illusioni” di “uomini della provvidenza” che promettono soluzioni facili a tutti i problemi in cambio del potere assoluto.

L’appello sulla libertà di stampa pubblicato su Repubblica e firmato da Franco Cordero, Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky, ha riscosso, ad oggi, centinaia di migliaia di adesioni. Gli appellanti si mostrano allarmati dagli attacchi dell’attuale Presidente del Consiglio dei ministri ad alcuni giornali italiani e stranieri (e soprattutto al quotidiano Repubblica, citato in giudizio da Berlusconi per diffamazione).
Ma prima di interrogarci su cosa stia effettivamente accadendo nel nostro Paese è bene chiederci perchè la libertà di stampa sia così importante per una democrazia. Per rispondere occorre chiarire cosa si intende, innanzitutto, per “democrazia” e per “libertà di stampa”. Non esiste ovviamente una definizione pacifica di democrazia. Sul concetto, sulla storia, sulle forme e sugli istituti della democrazia si sono versati fiumi di inchiostro nel corso dei secoli. Ma per non perderci in discussioni astratte e teoriche, per le quali non è certo questa la sede, proviamo a guardare cosa dice la Costituzione italiana al riguardo.
L’articolo 1 definisce l’Italia come una “Repubblica democratica fondata sul lavoro” e chiarisce, subito dopo, che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Secondo la legge fondamentale, dunque, la nostra forma di Stato è “democratica”. Il che vuol dire che viviamo in un ordinamento nel quale “la sovranità appartiene al popolo”. La democrazia è quella forma di Stato in cui si riconosce il principio di sovranità popolare. Dire però che il popolo è sovrano non significa affermare che la sua volontà non incontra alcun limite. Il popolo può esercitare la sovranità soltanto nelle “forme” e nei “limiti” della Costituzione, come recita l’articolo 1. Ma quali sono queste forme e questi limiti?

Sul sito di Repubblica, da diversi giorni, è leggibile un appello sulla libertà di stampa, autori del quale sono tre dei più autorevoli giuristi italiani viventi: Franco Cordero, Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky. Allarmati dagli attacchi dell’attuale Presidente del Consiglio dei ministri ad alcuni giornali italiani e stranieri (e soprattutto al quotidiano Repubblica, dallo stesso Berlusconi citato in giudizio per diffamazione), i tre firmatari dell’appello denunciano “un tentativo di ridurre al silenzio la libera stampa, di anestetizzare l’opinione pubblica, di isolarci dalla circolazione internazionale delle informazioni, in definitiva di fare del nostro Paese un’eccezione della democrazia”.
“Le domande poste al Presidente del Consiglio sono domande vere, che hanno suscitato interesse non solo in Italia ma nella stampa di tutto il mondo. Se le si considera ‘retoriche’, perché suggerirebbero risposte non gradite a colui al quale sono rivolte, c’è un solo, facile, modo per smontarle: non tacitare chi le fa, ma rispondere”, precisano ancora gli Autori del documento, che infine esprimono stupore e preoccupazione per il fatto che “queste iniziative non siano non solo stigmatizzate concordemente, ma nemmeno riferite, dagli organi d’informazione e che vi siano giuristi disposti a dare loro forma giuridica, senza considerare il danno che ne viene alla stessa serietà e credibilità del diritto”.
Se i primi sottoscrittori dell’appello sono tre personalità di straordinaria levatura, autori di testi sui quali si sono formate intere generazioni di giuristi, colpisce anche la presenza, tra coloro che hanno successivamente aderito all’iniziativa, di altri grandi studiosi e intellettuali di fama internazionale. Tra questi ricordo soltanto il sociologo e politologo Anthony Giddens, i sociologi Zygmunt Bauman e Ulrich Beck, l’etnologo e antropologo Marc Augè e la scrittrice sudafricana, premio nobel per la letteratura nel 1991, Nadine Gordimer. A prescindere dalle preferenze e inclinazioni politiche di ognuno di noi, le adesioni di tali personalità ci impongono quanto meno di prendere in considerazione le preoccupazioni esposte nel documento pubblicato da Repubblica. Cosa sta accadendo nel nostro Paese? E’ davvero in pericolo la libertà di stampa (e, più in generale, la libertà di manifestazione del nostro pensiero)? E cosa si intende per libertà di stampa? Perchè è così importante per una democrazia? Nelle prossime puntate proveremo a dare qualche risposta. (Continua …).